Art. 18 
 
                      Autorizzazione all'invaso 
 
  1.  Il  progressivo  riempimento  dell'invaso  e'  autorizzato  dal
Servizio Dighe competente  sulla  base  di  specifica  richiesta  del
proprietario  con  allegato  programma  operativo,  predisposto   dal
direttore dei  lavori  ed  elaborato  sulla  base  delle  indicazioni
contenute nel disciplinare di costruzione. 
  2. Successivamente, il Servizio Dighe competente richiede il parere
del collaudatore in corso d'opera ed autorizza gli  invasi  parziali,
impartendo  eventuali   prescrizioni   o   raccomandazioni   ritenute
necessarie. 
  3. Dell'autorizzazione  agli  invasi  parziali  il  Servizio  Dighe
competente in forma preventivamente il Sindaco del comune interessato
dalla costruzione e, nei casi di maggiore  rilevanza,  la  competente
Prefettura. 
  4. L'invaso delle acque  fino  al  raggiungimento  del  livello  di
massimo invaso e' consentito per la prima volta  in  occasione  delle
operazioni finali di collaudo. Il documento di collaudo viene inviato
dal collaudatore al Servizio Dighe competente che, a seguito di esame
e  valutazione  favorevole,  autorizza  l'invaso  con  determinazione
dirigenziale e redige il disciplinare d'esercizio di cui all'art. 25.