Art. 18 Autorizzazione all'invaso 1. Il progressivo riempimento dell'invaso e' autorizzato dal Servizio Dighe competente sulla base di specifica richiesta del proprietario con allegato programma operativo, predisposto dal direttore dei lavori ed elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare di costruzione. 2. Successivamente, il Servizio Dighe competente richiede il parere del collaudatore in corso d'opera ed autorizza gli invasi parziali, impartendo eventuali prescrizioni o raccomandazioni ritenute necessarie. 3. Dell'autorizzazione agli invasi parziali il Servizio Dighe competente in forma preventivamente il Sindaco del comune interessato dalla costruzione e, nei casi di maggiore rilevanza, la competente Prefettura. 4. L'invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo invaso e' consentito per la prima volta in occasione delle operazioni finali di collaudo. Il documento di collaudo viene inviato dal collaudatore al Servizio Dighe competente che, a seguito di esame e valutazione favorevole, autorizza l'invaso con determinazione dirigenziale e redige il disciplinare d'esercizio di cui all'art. 25.