Art. 19 
 
         Dismissione ed intervento di ripristino ambientale 
 
  1. Per le opere  relative  agli  sbarramenti  ed  agli  invasi,  la
disattivazione  o  dismissione  delle  stesse,  fatto  salvo   quanto
disposto dagli articoli 54, 55, 56 e 57  del  D.P.G.R.  3/2007,  sono
effettuate, ed i luoghi ripristinati nelle  condizioni  quo  ante,  a
cura e a spese del proprietario  delle  citate  opere  e  secondo  le
previsioni del progetto di ripristino, predisposto a cura e spese del
medesimo proprietario. 
  2. Il progetto di ripristino si intende approvato  se  il  Servizio
Dighe competente non formula osservazioni entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento dello stesso. 
  3. Se il proprietario dell'opera non provvede alla  predisposizione
del progetto di ripristino ovvero  non  provvede  all'esecuzione  dei
relativi  lavori  nel  termine  assegnato,  il  Servizio  Dighe,  nel
rispetto delle procedure di legge, provvede  d'ufficio  con  spese  a
carico del medesimo proprietario. 
  4. Per la mancata trasmissione delle integrazioni richieste  e  per
concomitanti motivi di temuto rischio per la pubblica incolumita', il
Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti puo'  imporre  la
disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta. 
  5. Il Servizio Dighe  competente  puo'  imporre,  altresi',  previa
diffida a provvedere, la disattivazione o dismissione delle opere  di
ritenuta  anche  a  seguito  di  mancato  pagamento  delle  spese  di
istruttoria previste all'art. 43.