Art. 19 Dismissione ed intervento di ripristino ambientale 1. Per le opere relative agli sbarramenti ed agli invasi, la disattivazione o dismissione delle stesse, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 54, 55, 56 e 57 del D.P.G.R. 3/2007, sono effettuate, ed i luoghi ripristinati nelle condizioni quo ante, a cura e a spese del proprietario delle citate opere e secondo le previsioni del progetto di ripristino, predisposto a cura e spese del medesimo proprietario. 2. Il progetto di ripristino si intende approvato se il Servizio Dighe competente non formula osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. 3. Se il proprietario dell'opera non provvede alla predisposizione del progetto di ripristino ovvero non provvede all'esecuzione dei relativi lavori nel termine assegnato, il Servizio Dighe, nel rispetto delle procedure di legge, provvede d'ufficio con spese a carico del medesimo proprietario. 4. Per la mancata trasmissione delle integrazioni richieste e per concomitanti motivi di temuto rischio per la pubblica incolumita', il Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti puo' imporre la disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta. 5. Il Servizio Dighe competente puo' imporre, altresi', previa diffida a provvedere, la disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta anche a seguito di mancato pagamento delle spese di istruttoria previste all'art. 43.