Art. 20 
 
                    Regolarizzazione delle opere 
 
  1. I proprietari degli invasi  esistenti  presentano,  nel  termine
perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al
Servizio Dighe competente  una  perizia  tecnica  giurata  definitiva
firmata da un ingegnere iscritto all'Albo professionale ed  abilitato
al collaudo tecnico, che svolge anche la funzione di coordinatore  di
tutte  le  attivita'  di  verifica  e  di  supporto   effettuate   da
professionisti abilitati di diversa specializzazione. 
  2. Sono esclusi dall'obbligo  previsto  al  comma 1  i  proprietari
degli  invasi  esistenti   gia'   in   possesso   dell'autorizzazione
all'esercizio  rilasciata  dagli  Enti  competenti  ai  sensi   delle
disposizioni legislative e regolamentari statali. 
  3. Il proprietario o il gestore, nel caso in cui  la  gestione  sia
distinta dalla proprieta', e' individuato quale responsabile a  tutti
gli  effetti,  sia  civili  che  penali,  del  corretto  e  diligente
esercizio nonche' della vigilanza dell'impianto.