Art. 20 Regolarizzazione delle opere 1. I proprietari degli invasi esistenti presentano, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio Dighe competente una perizia tecnica giurata definitiva firmata da un ingegnere iscritto all'Albo professionale ed abilitato al collaudo tecnico, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attivita' di verifica e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione. 2. Sono esclusi dall'obbligo previsto al comma 1 i proprietari degli invasi esistenti gia' in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari statali. 3. Il proprietario o il gestore, nel caso in cui la gestione sia distinta dalla proprieta', e' individuato quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio nonche' della vigilanza dell'impianto.