Art. 23 Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio 1. Il Servizio Dighe competente per istanze relative ai gruppi NC, EP ed MD di cui all'art. 21, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonche' sulla base delle risultanze dello stato di consistenza certificato nella perizia tecnica definitiva, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni alle quali e' subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di cui all'art. 25. 2. Per le pratiche di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio gia' completate dai proprietari e per le quali le istruttorie sono in corso, il Servizio Dighe competente, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonche' sulla base delle risultanze del collaudo statico, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di cui all'art. 25. 3. Copia della determinazione di autorizzazione alla prosecuzione e del disciplinare di esercizio e' trasmessa al proprietario o gestore, al Sindaco ed al Servizio Dighe regionale, se l'autorizzazione e' stata rilasciata dal Servizio Dighe provinciale. 4. Se un'opera appartenente ad una delle classi di cui all'art. 4, non risulta idonea all'esercizio, il Servizio Dighe competente, su relazione del tecnico incaricato del procedimento, ordina la sospensione dell'utilizzazione dell'impianto e l'esecuzione degli interventi di adeguamento, con diffida ad adempiere entro un congruo termine tenendo presenti le condizioni di rischio e, in presenza di basso livello di rischio, le capacita' tecnico-economiche del gestore.