Art. 23 
 
           Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio 
 
  1. Il Servizio Dighe competente per istanze relative ai gruppi  NC,
EP ed MD di cui all'art. 21, a  seguito  di  sopralluogo  e  verifica
della corrispondenza tra  lo  stato  di  fatto  e  la  documentazione
ricevuta,  nonche'  sulla  base  delle  risultanze  dello  stato   di
consistenza certificato nella perizia tecnica definitiva,  redige  la
relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le  condizioni
alle   quali   e'   subordinata   la   prosecuzione    dell'esercizio
dell'impianto di cui all'art. 25. 
  2.  Per   le   pratiche   di   autorizzazione   alla   prosecuzione
dell'esercizio gia' completate dai proprietari  e  per  le  quali  le
istruttorie sono in corso, il Servizio Dighe competente, a seguito di
sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di  fatto  e
la documentazione ricevuta, nonche' sulla base delle  risultanze  del
collaudo  statico,  redige  la  relazione  di   istruttoria   ed   il
disciplinare  contenente  le  condizioni  a  cui  e'  subordinata  la
prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di cui all'art. 25. 
  3. Copia della determinazione di autorizzazione alla prosecuzione e
del disciplinare di esercizio e' trasmessa al proprietario o gestore,
al Sindaco ed al Servizio Dighe  regionale,  se  l'autorizzazione  e'
stata rilasciata dal Servizio Dighe provinciale. 
  4. Se un'opera appartenente ad una delle classi di cui all'art.  4,
non risulta idonea all'esercizio, il Servizio  Dighe  competente,  su
relazione  del  tecnico  incaricato  del  procedimento,   ordina   la
sospensione dell'utilizzazione  dell'impianto  e  l'esecuzione  degli
interventi di adeguamento, con diffida ad adempiere entro un  congruo
termine tenendo presenti le condizioni di rischio e, in  presenza  di
basso  livello  di  rischio,  le  capacita'  tecnico-economiche   del
gestore.