Art. 30 Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione 1. Sono esonerate dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi: a) creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo, senza intercettazione di corsi d'acqua, con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigio namenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in generale, con insignificanti depositi di materiale solido ovvero la raccolta di acqua superficiale non ancora convogliata in un corso d'acqua, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999; b) le cui operazioni di sfangamento, spurgo o svaso non producono effetti rilevabili sulla morfologia e la qualita' ambientale dei corsi d'acqua a valle dell'invaso e che: 1) sono creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo privi di scarichi di fondo; 2) presentano scarichi di fondo non afferenti direttamente ai corsi d'acqua monitorati; 3) presentano scarichi di fondo non afferenti alle aree ad elevata protezione, identificate dalle relative norme nel Piano di Tutela delle acque; 4) presentano scarichi di fondo o paratoie che rimangono aperti per almeno 90 giorni consecutivi o almeno 150 giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare; 5) presentano opere quali traverse con paratoie di altezza massima di 3 metri o che determinano un volume di invaso massimo di 1.000 metri cubi. 2. Se il gestore, nei casi di cui al comma 1, lettera b), intende o necessita effettuare una movimentazione del materiale depositato per quantitativi superiori a 5.000 metri cubi, e' tenuto a presentare un progetto di gestione semplificato, secondo le specifiche elencate all'art. 32, nonche' ad effettuare le operazioni nel rispetto delle modalita' previste all'allegato "F". 3. La gestione degli invasi esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione e' comunque realizzata nel rispetto delle modalita' di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dell'allegato "F" e dei disciplinari di esercizio rilasciati dall'autorita' competente.