Art. 30 
 
                      Esenzione dall'obbligo di 
               presentazione del progetto di gestione 
 
  1. Sono esonerate dall'obbligo di  presentazione  del  progetto  di
gestione le operazioni soggette alla  disciplina  regionale  relative
agli invasi: 
    a) creati attraverso opere di sbarramento e  di  accumulo,  senza
intercettazione  di  corsi  d'acqua,  con  alimentazioni   prevalenti
riconducibili a canali collettori di  ruscellamenti  superficiali,  a
pozzi,  a  sorgenti,  ad  approvvigio  namenti  controllati  di  reti
acquedottistiche o consortili  e,  in  generale,  con  insignificanti
depositi di materiale solido ovvero la raccolta di acqua superficiale
non ancora convogliata in un corso d'acqua, di cui all'art. 1,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999; 
    b) le cui operazioni di sfangamento, spurgo o svaso non producono
effetti rilevabili sulla morfologia  e  la  qualita'  ambientale  dei
corsi d'acqua a valle dell'invaso e che: 
      1) sono creati attraverso opere di sbarramento  e  di  accumulo
privi di scarichi di fondo; 
      2) presentano scarichi di fondo non afferenti  direttamente  ai
corsi d'acqua monitorati; 
      3) presentano scarichi di fondo  non  afferenti  alle  aree  ad
elevata protezione, identificate dalle relative norme  nel  Piano  di
Tutela delle acque; 
      4) presentano scarichi di fondo o paratoie che rimangono aperti
per almeno 90 giorni consecutivi o almeno 150 giorni non  consecutivi
nell'arco dell'anno solare; 
      5) presentano opere quali  traverse  con  paratoie  di  altezza
massima di 3 metri o che determinano un volume di invaso  massimo  di
1.000 metri cubi. 
  2. Se il gestore, nei casi di cui al comma 1, lettera b), intende o
necessita effettuare una movimentazione del materiale depositato  per
quantitativi superiori a 5.000 metri cubi, e' tenuto a presentare  un
progetto di gestione semplificato,  secondo  le  specifiche  elencate
all'art. 32, nonche' ad effettuare le operazioni nel  rispetto  delle
modalita' previste all'allegato "F". 
  3. La gestione degli invasi esclusi dall'obbligo  di  presentazione
del progetto di gestione e' comunque realizzata  nel  rispetto  delle
modalita' di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo  I  dell'allegato
"F"  e  dei  disciplinari  di  esercizio  rilasciati   dall'autorita'
competente.