Art. 31 
 
         Presentazione e contenuti del progetto di gestione 
 
  1. Per le operazioni soggette  alla  disciplina  regionale  di  cui
all'art. 27, comma 1, lettera b), il progetto  di  gestione,  che  il
soggetto gestore presenta, entro 12 mesi  dall'entrata  in  esercizio
dell'invaso, alla Struttura  regionale  preposta  alla  gestione  del
Piano  di  Tutela  Acque  per  l'approvazione  secondo  le   medesime
modalita' di cui all'art. 29, contiene: 
    a) la descrizione delle caratteristiche  tecniche  dell'invaso  e
della   sua   localizzazione   (superficie,    volume,    altitudine,
localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento
e  natura  del  letto  fluviale,  destinazione  d'uso,  tipologia  di
sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali  degli
organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai  sedimenti,  tasso
annuo di accumulo dei sedimenti); 
    b) l'indicazione delle principali pressioni  antropiche  e  degli
usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o  attivi
in passato), che possono influenzare la  qualita'  dell'acqua  e  dei
sedimenti ivi compresa la presenza di criticita' a valle del medesimo
(quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio,  gli  obiettivi
ambientali e funzionali) e di  vincoli  eventualmente  esistenti  sul
corso   d'acqua,   potenzialmente   influenzati    dalle    attivita'
disciplinate dalla presente legge; 
    c) la descrizione sommaria delle attivita' operative di  gestione
ordinaria dell'invaso; 
    d) la descrizione delle operazioni  di  gestione  non  ordinaria,
disciplinate dalla presente legge, che si prevede di effettuare entro
dieci anni dalla data di presentazione del progetto  stesso,  con  le
seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate  massime
e medie che si intende rilasciare; volumi di  acqua  e  di  sedimento
movimentati rilasciati  a  valle  per  ciascun  tipo  di  operazione;
concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo  idrico  a
valle  dello  sbarramento  durante   ciascuna   operazione;   periodo
individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalita'  delle
operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto  riportato
all'allegato "F", modalita' e tempi per il ripristino della capacita'
utile al serbatoio; tale attivita' deve, comunque, concludersi  entro
la data  di  scadenza  della  concessione  nel  caso  di  invasi  che
utilizzano acque pubbliche; 
    e) la caratterizzazione idrologica del corso d'acqua intercettato
dallo sbarramento o traversa, nella sezione  immediatamente  a  monte
dell'invaso, come  meglio  specificato  all'allegato  "G",  punto  2,
lettera e); 
    f) la caratterizzazione, sulla base dell'analisi di cui al  punto
b), quali-quantitativa di cui all'allegato "G", definita in base alle
criticita' individuate e alla tipologia di  operazione  prevista;  le
analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a piu' di
due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione; 
    g) la  valutazione  degli  effetti  potenziali  sugli  altri  usi
dell'acqua e del territorio, sulla  fauna  ittica  e  sugli  ambienti
acquatici, sugli obiettivi  ambientali  e  funzionali  per  specifica
destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il
tratto  di  corso  d'acqua  influenzato,  nonche'   sulle   aree   di
dislocazione del materiale asportato; 
    h) la definizione delle misure  di  mitigazione  che  il  gestore
ritiene utile applicare per minimizzare gli  effetti  negativi  delle
operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse; 
    i) l'indicazione, da parte del gestore, dell'esistenza  di  forme
di coordinamento in atto nel  caso  di  piu'  invasi  insistenti  sul
medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso  soggetto,  come  meglio
specificato all'art. 34. 
  2. I risultati dei monitoraggi effettuati  e  una  sintesi  tecnica
delle  modalita'  operative  eseguite,   relative   alle   operazioni
disciplinate dalla presente  legge,  costituiscono  parte  integrante
dell'aggiornamento del progetto di gestione. 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,  in  caso   di
asportazione di materiale  a  bacino  pieno  o  vuoto,  da  eseguirsi
secondo modalita' e prescrizioni riportate nell'allegato  "F",  Parte
II, il gestore individua, al momento della redazione del progetto  di
gestione, un sito disponibile per il deposito del suddetto  materiale
e presenta un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto  e
destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati. Nel  progetto  di
gestione, inoltre, il gestore indica il volume  di  materiale  solido
che si prevede di rimuovere dal serbatoio, le modalita' di  rimozione
del materiale e la caratterizzazione qualitativa del materiale solido
da rimuovere. 
  4. Se al momento della presentazione del progetto il proponente non
dispone dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni lo
stesso   presenta   in   ogni    caso    un    aggiornamento    prima
dell'effettuazione delle operazioni medesime. 
  5. I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni per
le seguenti operazioni, la cui esecuzione e' comunque subordinata  al
rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte III dell'allegato "F": 
    a) operazioni di gestione ordinaria dell'invaso; 
    b) manovre di emergenza volte a garantire la  salvaguardia  e  la
sicurezza della pubblica incolumita'; 
    c) operazioni volte a garantire il non superamento del livello di
invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena; 
    d)  operazioni  effettuate  per  speciali  motivi   di   pubblico
interesse disposti dall'amministrazione competente.