Art. 31 Presentazione e contenuti del progetto di gestione 1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), il progetto di gestione, che il soggetto gestore presenta, entro 12 mesi dall'entrata in esercizio dell'invaso, alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque per l'approvazione secondo le medesime modalita' di cui all'art. 29, contiene: a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti); b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualita' dell'acqua e dei sedimenti ivi compresa la presenza di criticita' a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attivita' disciplinate dalla presente legge; c) la descrizione sommaria delle attivita' operative di gestione ordinaria dell'invaso; d) la descrizione delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dalla presente legge, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalita' delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'allegato "F", modalita' e tempi per il ripristino della capacita' utile al serbatoio; tale attivita' deve, comunque, concludersi entro la data di scadenza della concessione nel caso di invasi che utilizzano acque pubbliche; e) la caratterizzazione idrologica del corso d'acqua intercettato dallo sbarramento o traversa, nella sezione immediatamente a monte dell'invaso, come meglio specificato all'allegato "G", punto 2, lettera e); f) la caratterizzazione, sulla base dell'analisi di cui al punto b), quali-quantitativa di cui all'allegato "G", definita in base alle criticita' individuate e alla tipologia di operazione prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a piu' di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione; g) la valutazione degli effetti potenziali sugli altri usi dell'acqua e del territorio, sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici, sugli obiettivi ambientali e funzionali per specifica destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il tratto di corso d'acqua influenzato, nonche' sulle aree di dislocazione del materiale asportato; h) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse; i) l'indicazione, da parte del gestore, dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso di piu' invasi insistenti sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all'art. 34. 2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalita' operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dalla presente legge, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, da eseguirsi secondo modalita' e prescrizioni riportate nell'allegato "F", Parte II, il gestore individua, al momento della redazione del progetto di gestione, un sito disponibile per il deposito del suddetto materiale e presenta un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati. Nel progetto di gestione, inoltre, il gestore indica il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio, le modalita' di rimozione del materiale e la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere. 4. Se al momento della presentazione del progetto il proponente non dispone dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni lo stesso presenta in ogni caso un aggiornamento prima dell'effettuazione delle operazioni medesime. 5. I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni per le seguenti operazioni, la cui esecuzione e' comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte III dell'allegato "F": a) operazioni di gestione ordinaria dell'invaso; b) manovre di emergenza volte a garantire la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumita'; c) operazioni volte a garantire il non superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena; d) operazioni effettuate per speciali motivi di pubblico interesse disposti dall'amministrazione competente.