Art. 34 
 
                  Coordinamento delle operazioni di 
             gestione degli invasi lungo l'asta fluviale 
 
  1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi  delle  operazioni
incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore: 
    a) presenta un progetto  di  gestione  integrato  comprensivo  di
tutti  gli  invasi  di  propria  competenza  presenti  lungo   l'asta
fluviale; 
    b)  tiene  conto,  in  fase  di  programmazione  temporale  delle
attivita' previste nel proprio progetto di gestione, degli  eventuali
progetti, gia' approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o  sul
bacino afferente. 
  2. La struttura regionale di cui all'art. 29, comma 1, ai  fini  di
un  maggiore  coordinamento,  puo'  invitare   a   partecipare   alla
conferenza di servizi i  gestori  degli  altri  invasi  presenti  nel
medesimo bacino idrografico; in caso di  operazioni  contestuali,  e'
facolta' dell'autorita' competente richiedere, in sede di  conferenza
di servizi, lo spostamento temporale di una  o  piu'  operazioni  tra
quelle previste nei progetti di gestione.