Art. 34 Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale 1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore: a) presenta un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza presenti lungo l'asta fluviale; b) tiene conto, in fase di programmazione temporale delle attivita' previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, gia' approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul bacino afferente. 2. La struttura regionale di cui all'art. 29, comma 1, ai fini di un maggiore coordinamento, puo' invitare a partecipare alla conferenza di servizi i gestori degli altri invasi presenti nel medesimo bacino idrografico; in caso di operazioni contestuali, e' facolta' dell'autorita' competente richiedere, in sede di conferenza di servizi, lo spostamento temporale di una o piu' operazioni tra quelle previste nei progetti di gestione.