Art. 36 Trasferimento di gestione 1. Il gestore o il proprietario che non cura direttamente l'esercizio delle opere di sbarramento, e' tenuto a notificare al Servizio Dighe competente le condizioni ed i patti ai quali intende affidarne l'esercizio a terzi, nonche' gli accordi necessari a garantirne la corretta gestione. 2. Il trasferimento di esercizio e' soggetto all'autorizzazione del Servizio Dighe competente, previa valutazione delle capacita' tecnico-economiche del subentrante. 3. Dell'avvenuta autorizzazione o dell'avvenuto motivato diniego e' data comunicazione al competente Genio Civile regionale ovvero al Servizio provinciale competente in materia di derivazioni nonche' al Sindaco, entro quindici giorni dall'adozione dell'atto. 4. Il subentrante all'esercizio delle opere controfirma l'istanza di trasferimento e l'accettazione degli accordi in essa contenuti con dichiarazione di disponibilita' ad osservare le eventuali prescrizioni poste dal Servizio Dighe competente quali condizioni per l'approvazione al passaggio di gestione. 5. Non puo' avere luogo il trasferimento di esercizio di opere non autorizzate o non regolarizzate a norma degli articoli 20 e 22. 6. Le procedure di cui ai commi da 1 a 4 si applicano: a) alla cessione delle utenze di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 3/2007; b) alla cessione delle opere di raccolta delle acque di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999.