Art. 36 
 
                      Trasferimento di gestione 
 
  1.  Il  gestore  o  il  proprietario  che  non  cura   direttamente
l'esercizio delle opere di sbarramento, e'  tenuto  a  notificare  al
Servizio Dighe competente le condizioni ed i patti ai  quali  intende
affidarne l'esercizio  a  terzi,  nonche'  gli  accordi  necessari  a
garantirne la corretta gestione. 
  2. Il trasferimento di esercizio e' soggetto all'autorizzazione del
Servizio  Dighe  competente,  previa  valutazione   delle   capacita'
tecnico-economiche del subentrante. 
  3. Dell'avvenuta autorizzazione o dell'avvenuto motivato diniego e'
data comunicazione al competente Genio  Civile  regionale  ovvero  al
Servizio provinciale competente in materia di derivazioni nonche'  al
Sindaco, entro quindici giorni dall'adozione dell'atto. 
  4. Il subentrante all'esercizio delle opere  controfirma  l'istanza
di trasferimento e l'accettazione degli accordi in essa contenuti con
dichiarazione   di   disponibilita'   ad   osservare   le   eventuali
prescrizioni poste dal Servizio Dighe competente quali condizioni per
l'approvazione al passaggio di gestione. 
  5. Non puo' avere luogo il trasferimento di esercizio di opere  non
autorizzate o non regolarizzate a norma degli articoli 20 e 22. 
  6. Le procedure di cui ai commi da 1 a 4 si applicano: 
    a) alla cessione delle utenze di cui  all'art.  46  del  D.P.G.R.
3/2007; 
    b) alla cessione delle opere  di  raccolta  delle  acque  di  cui
all'art. 1, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
238/1999.