Art. 37 
 
                   Documento di protezione civile 
 
  1.  Il  documento   contenente   le   condizioni   necessarie   per
l'attivazione del sistema di protezione  civile  e  le  procedure  da
porre  in  atto,  di  seguito  denominato  "documento  di  protezione
civile", costituisce parte integrante del  disciplinare  d'esercizio.
Tale documento, da trasmettersi a cura del gestore in  duplice  copia
sia alla Prefettura  sia  alla  Protezione  Civile  per  la  relativa
approvazione, prevede in particolare la fase di preallerta e le varie
fasi di allerta, cosi' come definite dalla circolare di cui al  punto
9 dell'allegato "A",  in  funzione  delle  differenti  situazioni  di
ciascuna diga (tipologia, geometria della struttura e degli scarichi,
capacita'  d'invaso,  fondazioni,  condizioni  delle  sponde  e   dei
versanti, scenario di rischio)  e  dei  fattori  esterni  (idrologia,
sismicita' ecc.) secondo le seguenti indicazioni generali: 
    a) preallerta: quando l'accumulo idrico supera la  quota  massima
di regolazione, per i serbatoi  in  esercizio  normale,  o  la  quota
autorizzata, per i serbatoi nelle condizioni di esercizio limitato, a
seguito di accertamento di comportamenti  strutturali  anomali  o  di
fenomeni di instabilita' delle sponde. In tali casi il  documento  di
protezione  civile  prevede  l'impegno  del  gestore  a  svolgere   i
controlli strumentali  e  visivi  con  continuita'  e  ad  informarsi
tempestivamente dell'evoluzione della  situazione  idrometeorologica.
Se le  informazioni  ottenute  lasciano  intuire  la  prosecuzione  o
l'intensificarsi  dell'evento  in  atto,  si  rende   necessaria   la
comunicazione immediata al Prefetto dell'ora presumibile  dell'inizio
della fase di vigilanza rinforzata B1 di cui alla lettera b), n.  1),
oltre che del  momento  della  conseguente  apertura  degli  scarichi
manovrabili, ove necessaria. 
    b) allerta: comprende tre fasi: 
      1) Vigilanza rinforzata (B1): comporta la sorveglianza attiva e
permanente dell'opera, in occasione di apporti fluviali tali  da  far
temere il superamento del livello di massimo invaso ovvero  nel  caso
in cui le osservazioni  a  vista  o  strumentali  appaiono  anormali,
oltreche' per ragioni di organizzazione della difesa militare; 
      2) Allarme di I tipo - pericolo (B2): si ha quando  il  livello
dell'invaso ha superato la quota massima, oppure in caso  di  perdita
idrica, di movimenti franosi nelle aree circostanti e di  ogni  altra
manifestazione tale da far temere la compromissione della  stabilita'
dell'opera e della sicurezza a valle; 
      3) Allarme di II tipo -  Collasso  (B3):  si  ha  nel  caso  di
collasso accertato, parziale o totale, dell'opera. 
  2. In tutti i casi di allerta, il gestore avvisa  il  Sindaco  o  i
Sindaci  dei  Comuni  interessati,  ai  fini  dell'attivazione  delle
procedure  di  emergenza  di  competenza,  informa  le  Stazioni  dei
Carabinieri, quelle dei Vigili del Fuoco e del  Corpo  Forestale,  il
Prefetto e la struttura regionale della Protezione Civile. 
  3. Il gestore informa altresi' il  Servizio  Dighe  rispettivamente
competente secondo i casi di relativa pertinenza. In tutti i casi  di
allerta sono previsti con  precisione  i  tempi  per  l'effettuazione
delle comunicazioni di allerta. 
  4. Il gestore comunica, inoltre, al Prefetto ed al  Servizio  Dighe
competente la  cessazione  delle  condizioni  che  hanno  determinato
l'allerta. 
  5.  Il  disciplinare   d'esercizio   puo'   prevedere   particolari
prescrizioni imposte in ordine ai soggetti da allertare  in  funzione
dello scenario di danno, indicando in modo esplicito le modalita'  di
comunicazione, le procedure da attivare per  le  diverse  situazioni,
sia durante che al termine dell'emergenza, nominativo e  telefono  di
abitazione e cellulare dei vari responsabili: gestore,  stazione  dei
Carabinieri, sindaci dei Comuni interessati, Vigili del Fuoco  e  del
Corpo Forestale, Prefetto, dirigente del Servizio Dighe competente  e
dirigente regionale della  Protezione  Civile  o  loro  delegato  con
capacita' decisionale. 
  6. Nei casi di allarme B2) e B3) di cui al comma 1, lettera b),  n.
2) e n. 3), gli ordini per le manovre  di  urgenza  degli  organi  di
scarico  sono  impartiti  dal  Servizio  Dighe  competente  o  da  un
funzionario a tal fine delegato. 
  7.  Entro  quindici  giorni  dall'approvazione   del   disciplinare
d'esercizio, una copia dello stesso viene trasmessa al Sindaco  o  ai
Sindaci dei Comuni interessati, i quali adeguano nei  successivi  sei
mesi il piano comunale di emergenza di protezione civile agli scenari
nello stesso previsti.