Art. 37 Documento di protezione civile 1. Il documento contenente le condizioni necessarie per l'attivazione del sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto, di seguito denominato "documento di protezione civile", costituisce parte integrante del disciplinare d'esercizio. Tale documento, da trasmettersi a cura del gestore in duplice copia sia alla Prefettura sia alla Protezione Civile per la relativa approvazione, prevede in particolare la fase di preallerta e le varie fasi di allerta, cosi' come definite dalla circolare di cui al punto 9 dell'allegato "A", in funzione delle differenti situazioni di ciascuna diga (tipologia, geometria della struttura e degli scarichi, capacita' d'invaso, fondazioni, condizioni delle sponde e dei versanti, scenario di rischio) e dei fattori esterni (idrologia, sismicita' ecc.) secondo le seguenti indicazioni generali: a) preallerta: quando l'accumulo idrico supera la quota massima di regolazione, per i serbatoi in esercizio normale, o la quota autorizzata, per i serbatoi nelle condizioni di esercizio limitato, a seguito di accertamento di comportamenti strutturali anomali o di fenomeni di instabilita' delle sponde. In tali casi il documento di protezione civile prevede l'impegno del gestore a svolgere i controlli strumentali e visivi con continuita' e ad informarsi tempestivamente dell'evoluzione della situazione idrometeorologica. Se le informazioni ottenute lasciano intuire la prosecuzione o l'intensificarsi dell'evento in atto, si rende necessaria la comunicazione immediata al Prefetto dell'ora presumibile dell'inizio della fase di vigilanza rinforzata B1 di cui alla lettera b), n. 1), oltre che del momento della conseguente apertura degli scarichi manovrabili, ove necessaria. b) allerta: comprende tre fasi: 1) Vigilanza rinforzata (B1): comporta la sorveglianza attiva e permanente dell'opera, in occasione di apporti fluviali tali da far temere il superamento del livello di massimo invaso ovvero nel caso in cui le osservazioni a vista o strumentali appaiono anormali, oltreche' per ragioni di organizzazione della difesa militare; 2) Allarme di I tipo - pericolo (B2): si ha quando il livello dell'invaso ha superato la quota massima, oppure in caso di perdita idrica, di movimenti franosi nelle aree circostanti e di ogni altra manifestazione tale da far temere la compromissione della stabilita' dell'opera e della sicurezza a valle; 3) Allarme di II tipo - Collasso (B3): si ha nel caso di collasso accertato, parziale o totale, dell'opera. 2. In tutti i casi di allerta, il gestore avvisa il Sindaco o i Sindaci dei Comuni interessati, ai fini dell'attivazione delle procedure di emergenza di competenza, informa le Stazioni dei Carabinieri, quelle dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, il Prefetto e la struttura regionale della Protezione Civile. 3. Il gestore informa altresi' il Servizio Dighe rispettivamente competente secondo i casi di relativa pertinenza. In tutti i casi di allerta sono previsti con precisione i tempi per l'effettuazione delle comunicazioni di allerta. 4. Il gestore comunica, inoltre, al Prefetto ed al Servizio Dighe competente la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'allerta. 5. Il disciplinare d'esercizio puo' prevedere particolari prescrizioni imposte in ordine ai soggetti da allertare in funzione dello scenario di danno, indicando in modo esplicito le modalita' di comunicazione, le procedure da attivare per le diverse situazioni, sia durante che al termine dell'emergenza, nominativo e telefono di abitazione e cellulare dei vari responsabili: gestore, stazione dei Carabinieri, sindaci dei Comuni interessati, Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, Prefetto, dirigente del Servizio Dighe competente e dirigente regionale della Protezione Civile o loro delegato con capacita' decisionale. 6. Nei casi di allarme B2) e B3) di cui al comma 1, lettera b), n. 2) e n. 3), gli ordini per le manovre di urgenza degli organi di scarico sono impartiti dal Servizio Dighe competente o da un funzionario a tal fine delegato. 7. Entro quindici giorni dall'approvazione del disciplinare d'esercizio, una copia dello stesso viene trasmessa al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali adeguano nei successivi sei mesi il piano comunale di emergenza di protezione civile agli scenari nello stesso previsti.