Art. 38 Piano di laminazione 1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo ovvero la Provincia per gli sbarramenti di propria competenza, attraverso l'Autorita' di Bacino e la Protezione Civile regionale, con la collaborazione della Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture, sentito il gestore, provvede all'elaborazione del piano di laminazione per ogni impianto soggetto a rischio elevato, cosi' come disposto nella direttiva di cui al punto 8 dell'allegato "A", avvalendosi della collaborazione del Servizio Dighe competente. 2. Il piano di laminazione e' preceduto da una valutazione preventiva, da parte degli Enti indicati al comma 1, convocati dal Servizio Dighe competente, avente ad oggetto l'influenza che possono esercitare i volumi accumulabili a tergo degli sbarramenti sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a valle e sull'innalzamento del pelo libero a monte delle traverse, nonche' le condizioni di esercizio dei singoli corpi di ritenuta, con contestuale individuazione delle opere che potrebbero svolgere un'efficace laminazione delle piene e consentire una riduzione del rischio idraulico a valle. 3. Per ciascuna diga individuata, il piano di laminazione prevede le misure e le procedure da adottare relativamente all'apertura degli scarichi o delle paratoie, ai livelli idrici da mantenere ed ai tempi relativi, oltre che alle comunicazioni da effettuare agli organi di vigilanza, finalizzate alla salvaguardia dell'incolumita' della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente interessati. Se piu' sbarramenti funzionano in serie sullo stesso corso d'acqua, e' previsto un piano generale di laminazione. 4. Possono essere individuate due diverse procedure di intervento, definite programma statico e programma dinamico, volte a quantificare i volumi utili alla laminazione della piena. Il programma statico e' relativo al breve periodo e prevede il mantenimento continuo di una quota di invaso, o di rialzo del pelo a monte delle traverse, minore della quota di esercizio normale durante i periodi dell'anno considerati critici. Il programma dinamico, relativo al temporeale, prescrive l'esecuzione di manovre preventive nel corso dell'evento critico in atto, da attivare sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti afflussi a tergo dello sbarramento. 5. I documenti di protezione civile di cui all'art. 37 si intendono modificati ed integrati dal piano di laminazione. In tal caso, copia del piano di laminazione viene trasmessa ai soggetti contemplati dall'art. 37, comma 1.