Art. 38 
 
                        Piano di laminazione 
 
  1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,  la
Regione Abruzzo ovvero la Provincia per gli  sbarramenti  di  propria
competenza, attraverso l'Autorita' di Bacino e la  Protezione  Civile
regionale, con la collaborazione della Direzione Dighe del  Ministero
delle Infrastrutture, sentito il gestore,  provvede  all'elaborazione
del piano  di  laminazione  per  ogni  impianto  soggetto  a  rischio
elevato, cosi' come disposto  nella  direttiva  di  cui  al  punto  8
dell'allegato "A",  avvalendosi  della  collaborazione  del  Servizio
Dighe competente. 
  2.  Il  piano  di  laminazione  e'  preceduto  da  una  valutazione
preventiva, da parte degli Enti indicati al comma  1,  convocati  dal
Servizio Dighe competente, avente ad oggetto l'influenza che  possono
esercitare i volumi accumulabili  a  tergo  degli  sbarramenti  sulla
formazione  e   propagazione   dell'onda   di   piena   a   valle   e
sull'innalzamento del pelo libero a monte delle traverse, nonche'  le
condizioni  di  esercizio  dei  singoli  corpi   di   ritenuta,   con
contestuale  individuazione  delle  opere  che  potrebbero   svolgere
un'efficace laminazione delle piene e consentire  una  riduzione  del
rischio idraulico a valle. 
  3. Per ciascuna diga individuata, il piano di  laminazione  prevede
le misure e le procedure da adottare relativamente all'apertura degli
scarichi o delle paratoie, ai livelli idrici da mantenere ed ai tempi
relativi, oltre che alle comunicazioni da effettuare agli  organi  di
vigilanza, finalizzate alla salvaguardia dell'incolumita' della  vita
umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente  interessati.  Se
piu' sbarramenti funzionano in serie sullo stesso corso  d'acqua,  e'
previsto un piano generale di laminazione. 
  4. Possono essere individuate due diverse procedure di  intervento,
definite programma statico e programma dinamico, volte a quantificare
i volumi utili alla laminazione della piena. Il programma statico  e'
relativo al breve periodo e prevede il mantenimento continuo  di  una
quota di invaso, o di rialzo del pelo a monte delle traverse,  minore
della  quota  di  esercizio  normale  durante  i  periodi   dell'anno
considerati critici. Il programma dinamico, relativo  al  temporeale,
prescrive l'esecuzione di manovre preventive  nel  corso  dell'evento
critico in atto, da attivare sulla base  di  previsioni  quantitative
delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti afflussi  a
tergo dello sbarramento. 
  5. I documenti di protezione civile di cui all'art. 37 si intendono
modificati ed integrati dal piano di laminazione. In tal caso,  copia
del piano di laminazione  viene  trasmessa  ai  soggetti  contemplati
dall'art. 37, comma 1.