Art. 39 Designazione responsabile sicurezza 1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo per i nuovi sbarramenti e, comunque, prima del rilascio del decreto di autorizzazione, i gestori comunicano l'avvenuta designazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto nonche' di quella del sostituto, come prescritto dall'art. 4, comma 7, del decreto-legge 507/1994 convertito dalla legge n. 584/94. 2. Per le classi A di ciascuna tipologia di sbarramento individuate dall'art. 4, nonche' per le classi C, D, E della tipologia T, dell'art. 4 l'ingegnere puo' essere sostituito da un geometra o perito industriale, iscritti ai rispettivi albi. 3. Il gestore comunica al Servizio Dighe competente la nomina di un nuovo responsabile dell'impianto entro sette giorni dalle dimissioni del precedente responsabile o dalla revoca del relativo incarico.