Art. 39 
 
                 Designazione responsabile sicurezza 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione  del  certificato
di collaudo per i nuovi sbarramenti e, comunque, prima  del  rilascio
del  decreto  di  autorizzazione,  i  gestori  comunicano  l'avvenuta
designazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle  opere
e dell'esercizio dell'impianto nonche' di quella del sostituto,  come
prescritto  dall'art.  4,  comma  7,   del   decreto-legge   507/1994
convertito dalla legge n. 584/94. 
  2. Per le classi A di ciascuna tipologia di sbarramento individuate
dall'art. 4, nonche' per  le  classi  C,  D,  E  della  tipologia  T,
dell'art. 4 l'ingegnere puo'  essere  sostituito  da  un  geometra  o
perito industriale, iscritti ai rispettivi albi. 
  3. Il gestore comunica al Servizio Dighe competente la nomina di un
nuovo responsabile dell'impianto entro sette giorni dalle  dimissioni
del precedente responsabile o dalla revoca del relativo incarico.