Art. 43 
 
                        Spese di istruttoria 
 
  1. Ad ogni istanza  relativa  sia  agli  invasi  ed  alle  traverse
esistenti, che alle nuove costruzioni ed ai lavori di adeguamento, il
richiedente effettua un  versamento  per  istruttoria  della  pratica
nelle seguenti misure: 
    a) per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione di  cui
al comma 1 dell'art. 11, al comma  1  dell'art.  12  ed  al  comma  1
dell'art. 15, € 500,00; 
    b) per istruttoria a seguito  di  domanda  di  autorizzazione  in
variante di cui al comma 2 dell'art. 15, € 200,00; 
    c) per istruttoria  a  seguito  di  domanda  di  regolarizzazione
invasi o sbarramenti di cui all'art. 22: 
      1) Gruppo NC: 
        1.1) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di  ogni
tipologia, nonche' alle classi C, D, E della tipologia T, € 200,00; 
        1.2) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe 13 di ogni
tipologia, € 400,00; 
        1.3) invasi o sbarramenti di  classe  C  della  tipologia  D,
€ 600,00. 
      2) Gruppo MD: 
        2.1) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di  ogni
tipologia, nonche' alle classi C, D, E della tipologia T, € 400,00; 
        2.2) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe B di  ogni
tipologia, € 800,00; 
        2.3) invasi o sbarramenti di  classe  C  della  tipologia  D,
€ 1.200,00. 
  2. Per istruttoria conseguente alla domanda per nulla osta  di  cui
all'art. 35, € 150,00. 
  3. Gli adeguamenti degli importi previsti al comma 1 sono stabiliti
dalla  Giunta  regionale  con  propria  deliberazione.  Con   cadenza
triennale gli importi di cui allo stesso comma  1  sono  adeguati  al
tasso  di  inflazione  programmatico  previsto   dal   Documento   di
Programmazione Economico Finanziario per l'anno di riferimento. 
  4.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di  versamento  delle   spese   di
istruttoria i proprietari degli invasi o sbarramenti esistenti di cui
al comma 2 dell'art. 20. 
  5. Fatta salva la regolamentazione gia' adottata dalle Province  in
materia di spese di istruttoria, a quelle che ne sono  sprovviste  si
applicano gli importi  di  cui  al  comma  1  fino  all'adozione  del
relativo regolamento. 
  6. La Regione Abruzzo non  e'  tenuta  alla  rendicontazione  delle
somme versate per spese di  istruttoria  nei  riguardi  dei  soggetti
richiedenti l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera
e) della legge regionale 7/2003. 
  7. Restano a carico del proprietario delle opere disciplinate dalla
presente  legge,  gli  oneri  derivanti  dagli   accertamenti   delle
violazioni. Detti oneri sono quantificati di  volta  in  volta  dalla
struttura che ha eseguito gli accertamenti. 
  8. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate le spese di istruttoria previste sia per i  piccoli  invasi,
pari ad €. 500,00, sia per i grandi invasi, pari ad €.  1.000,00,  di
cui alla colonna  denominata  "classificazione  atto  amministrativo"
della parte B, della tabella 13, annessa all'art.  93,  comma  5-bis,
della legge regionale 7/2003 e s.m.i.