Art. 43 Spese di istruttoria 1. Ad ogni istanza relativa sia agli invasi ed alle traverse esistenti, che alle nuove costruzioni ed ai lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per istruttoria della pratica nelle seguenti misure: a) per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 11, al comma 1 dell'art. 12 ed al comma 1 dell'art. 15, € 500,00; b) per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione in variante di cui al comma 2 dell'art. 15, € 200,00; c) per istruttoria a seguito di domanda di regolarizzazione invasi o sbarramenti di cui all'art. 22: 1) Gruppo NC: 1.1) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di ogni tipologia, nonche' alle classi C, D, E della tipologia T, € 200,00; 1.2) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe 13 di ogni tipologia, € 400,00; 1.3) invasi o sbarramenti di classe C della tipologia D, € 600,00. 2) Gruppo MD: 2.1) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di ogni tipologia, nonche' alle classi C, D, E della tipologia T, € 400,00; 2.2) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe B di ogni tipologia, € 800,00; 2.3) invasi o sbarramenti di classe C della tipologia D, € 1.200,00. 2. Per istruttoria conseguente alla domanda per nulla osta di cui all'art. 35, € 150,00. 3. Gli adeguamenti degli importi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con cadenza triennale gli importi di cui allo stesso comma 1 sono adeguati al tasso di inflazione programmatico previsto dal Documento di Programmazione Economico Finanziario per l'anno di riferimento. 4. Sono esclusi dall'obbligo di versamento delle spese di istruttoria i proprietari degli invasi o sbarramenti esistenti di cui al comma 2 dell'art. 20. 5. Fatta salva la regolamentazione gia' adottata dalle Province in materia di spese di istruttoria, a quelle che ne sono sprovviste si applicano gli importi di cui al comma 1 fino all'adozione del relativo regolamento. 6. La Regione Abruzzo non e' tenuta alla rendicontazione delle somme versate per spese di istruttoria nei riguardi dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera e) della legge regionale 7/2003. 7. Restano a carico del proprietario delle opere disciplinate dalla presente legge, gli oneri derivanti dagli accertamenti delle violazioni. Detti oneri sono quantificati di volta in volta dalla struttura che ha eseguito gli accertamenti. 8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le spese di istruttoria previste sia per i piccoli invasi, pari ad €. 500,00, sia per i grandi invasi, pari ad €. 1.000,00, di cui alla colonna denominata "classificazione atto amministrativo" della parte B, della tabella 13, annessa all'art. 93, comma 5-bis, della legge regionale 7/2003 e s.m.i.