Art. 46 Norme applicabili ai procedimenti avviati 1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono, fatti salvi gli adempimenti istruttori gia' effettuati,riconducendo, con la documentazione e gli eleborati previsti dalla presente normativa, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate nei Titoli precedenti. Il responsabile del procedimento acquisisce i pareri di cui agli articoli 11 e 12 mediante Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, ove non indetta. 2. Nei procedimenti per i quali e' gia' stato sottoscritto dall'utente il disciplinare di costruzione di cui agli articoli 14, 15 e 23, l'iter istruttorio si considera concluso e si procede all'adozione del provvedimento finale.