Art. 46 
 
              Norme applicabili ai procedimenti avviati 
 
  1. I procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge si concludono, fatti salvi gli adempimenti  istruttori
gia' effettuati,riconducendo, con la documentazione e  gli  eleborati
previsti  dalla  presente  normativa,  le  singole  fattispecie  alle
diverse procedure individuate nei Titoli precedenti. Il  responsabile
del procedimento acquisisce i pareri di cui agli  articoli  11  e  12
mediante Conferenza di servizi di cui  all'art.  14  della  legge  n.
241/1990, ove non indetta. 
  2.  Nei  procedimenti  per  i  quali  e'  gia'  stato  sottoscritto
dall'utente il disciplinare di costruzione di cui agli  articoli  14,
15 e 23, l'iter  istruttorio  si  considera  concluso  e  si  procede
all'adozione del provvedimento finale.