Art. 48 Aggiornamento allegati, predisposizione modulistica e fornitura di software gestionale 1. La Giunta regionale provvede, su proposta della Direzione Regionale competente; all'aggiornamento degli allegati alla presente legge al fine di adeguarli alle norme intervenute successivamente all'approvazione della stessa, ovvero qualora ne ravvisi la necessita'. 2. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione Regionale competente, sentite le Province, provvede alla redazione della modulistica per ogni fase di ciascun procedimento nella stessa legge contemplato. 3. Entro il termine previsto al comma 2, la medesima Direzione, sentite le Province, avvia le procedure per la fornitura al Servizio Dighe regionale ed ai Servizi Dighe provinciali del software gestionale di tutte le procedure amministrative previste dalla presente legge. 4. Gli oneri finanziari per il software gestionale sono a carico della Regione Abruzzo. 5. Gli atti emanati ai sensi dei commi 1 e 2 sono pubblicati sul B.U.R.A.