Art. 48 
 
               Aggiornamento allegati, predisposizione 
           modulistica e fornitura di software gestionale 
 
  1. La  Giunta  regionale  provvede,  su  proposta  della  Direzione
Regionale competente; all'aggiornamento degli allegati alla  presente
legge al fine di adeguarli  alle  norme  intervenute  successivamente
all'approvazione  della  stessa,  ovvero  qualora   ne   ravvisi   la
necessita'. 
  2. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,  la
Direzione Regionale competente, sentite le  Province,  provvede  alla
redazione della modulistica per ogni  fase  di  ciascun  procedimento
nella stessa legge contemplato. 
  3. Entro il termine previsto al comma  2,  la  medesima  Direzione,
sentite le Province, avvia le procedure per la fornitura al  Servizio
Dighe  regionale  ed  ai  Servizi  Dighe  provinciali  del   software
gestionale  di  tutte  le  procedure  amministrative  previste  dalla
presente legge. 
  4. Gli oneri finanziari per il software gestionale  sono  a  carico
della Regione Abruzzo. 
  5. Gli atti emanati ai sensi dei commi 1 e 2  sono  pubblicati  sul
B.U.R.A.