Art. 49 
 
                   Direttive tecniche e circolari 
 
  1. Dopo una prima fase di  attuazione  e  monitoraggio,  la  Giunta
regionale emana, su proposta della  Direzione  Regionale  competente,
con uno o piu' provvedimenti, circolari e direttive tecniche relative
alla presente legge. 
  2. Nelle more della predisposizione degli atti di cui al comma 1 si
applicano in  via  transitoria  le  circolari  e  direttive  tecniche
emanate dai competenti organi statali e riportate nell'allegato "A". 
  3. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sul B.U.R.A.