Art. 49 Direttive tecniche e circolari 1. Dopo una prima fase di attuazione e monitoraggio, la Giunta regionale emana, su proposta della Direzione Regionale competente, con uno o piu' provvedimenti, circolari e direttive tecniche relative alla presente legge. 2. Nelle more della predisposizione degli atti di cui al comma 1 si applicano in via transitoria le circolari e direttive tecniche emanate dai competenti organi statali e riportate nell'allegato "A". 3. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sul B.U.R.A.