Art. 6 Censimento dighe e valutazione del rischio 1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, approva le schede per il censimento delle opere disciplinate dal comma 2 dell'art. 3. 2. La regolarizzazione delle opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e' disciplinata dall'art. 20. 3. L'analisi del rischio globale connesso con l'opera, effettuata a cura e spese del proprietario delle opere ovvero dal gestore, viene effettuata mediante la verifica delle dimensioni del bacino, dell'altezza del corpo diga, delle sponde lacuali, nonche' della tipologiadialimentazione, dell'area interessata dallo sbarramento e della sensibilita' al rischio delle zone a valle o circostanti. 4. L'area da investigare, nella valutazione del rischio, a valle dello sbarramento, non deve risultare inferiore a quella relativa alla distanza dal paramento a valle del corpo diga, pari a: D = V/104 , dove D viene espressa in chilometri e V, che rappresenta il volume di massimo invaso, in metri cubi. 5. Per le traverse, l'analisi va effettuata anche a monte dello sbarramento considerando al posto dell'invaso il volume di massimo rigurgito. 6. Entro i 180 giorni successivi al termine stabilito al comma 1, i Comuni portano a compimento il censimento, utilizzando le schede di cui allo stesso comma 1, dei laghi non ottenuti da sbarramento e delle vasche di raccolta d'acqua, non soggetti alla disciplina della presente legge, a qualsiasi scopo adibiti. Per le finalita' indicate all'art. 41 i Comuni, nei 90 giorni successivi al termine di cui al presente comma, trasmettono le relativeschede di censimento al Servizio Dighe della Provincia competente per territorio ed al Servizio Dighe della Direzione regionale competente individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2. Per i manufatti di cui al presente comma, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le relative schede sono trasmesse agli Enti sopra menzionati con cadenza trimestrale.