Art. 6 
 
             Censimento dighe e valutazione del rischio 
 
  1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge la Giunta regionale,  su  proposta  della  Direzione  regionale
competente,  approva  le  schede  per  il  censimento   delle   opere
disciplinate dal comma 2 dell'art. 3. 
  2. La regolarizzazione delle opere esistenti alla data  di  entrata
in vigore della presente legge e' disciplinata dall'art. 20. 
  3. L'analisi del rischio globale connesso con l'opera, effettuata a
cura e spese del proprietario delle opere ovvero dal  gestore,  viene
effettuata  mediante  la  verifica  delle  dimensioni   del   bacino,
dell'altezza del corpo diga,  delle  sponde  lacuali,  nonche'  della
tipologiadialimentazione, dell'area interessata dallo  sbarramento  e
della sensibilita' al rischio delle zone a valle o circostanti. 
  4. L'area da investigare, nella valutazione del  rischio,  a  valle
dello sbarramento, non deve risultare  inferiore  a  quella  relativa
alla distanza dal paramento a valle del corpo diga, pari a: D = V/104
, dove D viene espressa in chilometri e V, che rappresenta il  volume
di massimo invaso, in metri cubi. 
  5. Per le traverse, l'analisi va effettuata  anche  a  monte  dello
sbarramento considerando al posto dell'invaso il  volume  di  massimo
rigurgito. 
  6. Entro i 180 giorni successivi al termine stabilito al comma 1, i
Comuni portano a compimento il censimento, utilizzando le  schede  di
cui allo stesso comma 1, dei laghi  non  ottenuti  da  sbarramento  e
delle vasche di raccolta d'acqua, non soggetti alla disciplina  della
presente legge, a qualsiasi scopo adibiti. Per le finalita'  indicate
all'art. 41 i Comuni, nei 90 giorni successivi al termine di  cui  al
presente  comma,  trasmettono  le  relativeschede  di  censimento  al
Servizio Dighe  della  Provincia  competente  per  territorio  ed  al
Servizio Dighe della Direzione regionale  competente  individuati  ai
sensi dell'art. 8, comma 2. Per i manufatti di cui al presente comma,
realizzati  successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge, le relative schede sono trasmesse agli Enti  sopra  menzionati
con cadenza trimestrale.