Art. 7 Commissione tecnica 1. E' istituita una commissione tecnica per gli sbarramenti regionali, di seguito denominata "Commissione", composta dal Dirigente del Servizio regionale competente in materia di Dighe, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2, in qualita' di Presidente, dai dirigenti dei Servizi dighe provinciali parimenti individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, dai dirigenti dei Servizi del Genio Civile regionale, dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque e dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune interessato. 2. La Commissione rappresenta strumento di raccordo in materia di sbarramenti tra le strutture tecniche e di controllo operanti sul territorio regionale e si avvale, in casi di riconosciuta complessita', del supporto di enti strumentali, delle agenzie regionali e della consulenza di istituti di ricerca ed universitari, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 3. La Commissione e' convocata, per opere di competenza regionale, dal dirigente del Servizio Dighe regionale, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2, per valutare progetti di nuove costruzioni di rilevante entita', anche a livello di preliminare, e fornire parere tecnico di supporto alle istruttorie per l'autorizzazione alla costruzione, alla continuazione dell'esercizio ed alla dismissione dell'invaso. Con le medesime modalita' la Commissione stessa e' convocata, per le dighe e gli sbarramenti di competenza provinciale, ogni qualvolta lo richieda il Dirigente del Servizio Dighe provinciale competente individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2. 4. La Commissione e' sentita, inoltre, in ordine alla valutazione dei casi di esclusione dalle competenze dei manufatti disciplinati dalla presente legge, nonche' per la stesura di circolari esplicative, ovvero per il recepimento di atti normativi statali in materia emanati dopo l'entrata in vigore della presente legge. 5. In particolare, la Commissione, per quanto riguarda le problematiche inerenti le esclusioni dalle competenze regionali, puo' essere interpellata per opere quali traverse su canali d'irrigazione con deflussi regolati a monte o su corsi d'acqua minori, considerando l'entita' delle opere e la loro localizzazione, per le quali la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, l'assenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale, smottamenti attivi, probabilita' di valanghe, sismicita' dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 5. 6. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 rientra tra le competenze delle strutture partecipanti.