Art. 7 
 
                         Commissione tecnica 
 
  1.  E'  istituita  una  commissione  tecnica  per  gli  sbarramenti
regionali,  di  seguito  denominata   "Commissione",   composta   dal
Dirigente del Servizio regionale  competente  in  materia  di  Dighe,
individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2, in qualita' di Presidente,
dai dirigenti dei Servizi dighe provinciali parimenti individuati  ai
sensi dell'art. 8, comma 2,  dai  dirigenti  dei  Servizi  del  Genio
Civile regionale, dal Dirigente del Servizio Gestione delle  Acque  e
dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune interessato. 
  2. La Commissione rappresenta strumento di raccordo in  materia  di
sbarramenti tra le strutture tecniche e  di  controllo  operanti  sul
territorio  regionale  e  si  avvale,   in   casi   di   riconosciuta
complessita',  del  supporto  di  enti  strumentali,  delle   agenzie
regionali e della consulenza di istituti di ricerca ed  universitari,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 
  3. La Commissione e' convocata, per opere di competenza  regionale,
dal dirigente del Servizio  Dighe  regionale,  individuato  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, per valutare progetti di nuove  costruzioni  di
rilevante entita', anche a livello di preliminare, e  fornire  parere
tecnico  di  supporto  alle  istruttorie  per  l'autorizzazione  alla
costruzione, alla continuazione dell'esercizio  ed  alla  dismissione
dell'invaso. Con le  medesime  modalita'  la  Commissione  stessa  e'
convocata, per le dighe e gli sbarramenti di competenza  provinciale,
ogni  qualvolta  lo  richieda  il  Dirigente   del   Servizio   Dighe
provinciale competente individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2. 
  4. La Commissione e' sentita, inoltre, in ordine  alla  valutazione
dei casi di esclusione dalle competenze  dei  manufatti  disciplinati
dalla  presente  legge,  nonche'  per   la   stesura   di   circolari
esplicative, ovvero per il recepimento di atti normativi  statali  in
materia emanati dopo l'entrata in vigore della presente legge. 
  5.  In  particolare,  la  Commissione,  per  quanto   riguarda   le
problematiche inerenti le esclusioni dalle competenze regionali, puo'
essere interpellata per opere quali traverse su canali  d'irrigazione
con deflussi regolati a monte o su corsi d'acqua minori, considerando
l'entita' delle opere e la  loro  localizzazione,  per  le  quali  la
superficie  del  bacino  imbrifero,  la  pendenza  dell'alveo  o  dei
versanti a  valle  dello  sbarramento,  l'assenza  di  situazioni  di
rischio geologico ed ambientale, smottamenti attivi, probabilita'  di
valanghe, sismicita' dell'area, sia tale da permettere la valutazione
di classe di rischio basso di cui al comma 4, lettera  a),  dell'art.
5. 
  6. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 rientra tra
le competenze delle strutture partecipanti.