Art. 8 
 
                   Individuazione delle competenze 
                   della Regione e delle Province 
 
  1. Ai fini dell'individuazione delle funzioni amministrative  delle
Province e della Regione in materia  di  sbarramenti  di  ritenuta  e
degli invasi idrici, di cui al  comma  1,  dell'art.  1,  si  rimanda
all'art. 7 della legge regionale 72/1998,  all'art.  23  della  legge
regionale 81/1998 e all'art.  94,  comma  3  quinquies,  della  legge
regionale 7/2003. 
  2. Le funzioni amministrative di cui al  comma  1,  concernenti  la
costruzione di opere di sbarramento dei corsi d'acqua e  la  gestione
di quelle esistenti, a qualunque scopo adibite, di altezza  inferiore
a 15 metri e determinanti invasi di volume minore  ad  1  milione  di
metri cubi, nonche' il collaudo  delle  stesse  e  la  vigilanza  sul
relativo  esercizio,  cosi'  come  delineate  dall'art.  1  della  L.
584/1994, sono espletate  dalle  strutture  Provinciali  e  Regionali
competenti in materia  di  dighe,  di  seguito  denominate  "Servizio
Dighe". 
  3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, le funzioni
di competenza regionale vengono  espletate  dal  Servizio  del  Genio
Civile regionale di Pescara. Entro 60 giorni dall'entrata  in  vigore
della presente legge la Giunta regionale, con  propria  deliberazione
ai sensi della legge regionale 14.9.1999, n. 77 (Norme in materia  di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo),  provvede
all'individuazione della Struttura competente,  con  assegnazione  di
risorse umane e strumentali, nell'ambito del  medesimo  Servizio  del
Genio Civile  regionale,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio
regionale. 
  4. Per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti
di ritenuta dei corsi  d'acquachecostituisconoconfine  provinciale  e
degli invasi  che  interessano  il  territorio  interprovinciale,  le
competenze amministrative di cui alla presente legge sono  attribuite
alla Provincia nel cui territorio ricadono, in tutto o per la maggior
parte, le opere di captazione, d'intesa con la Provincia confinante. 
  5. Per  il  raggiungimento  dell'intesa  di  cui  al  comma  4,  la
Provincia competente per territorio, alla quale e'  stata  presentata
la domanda di costruzione o di adeguamento delle opere di sbarramento
ovvero dell'invaso, convoca la conferenza di servizi di cui  all'art.
14 della legge n. 241/1990, alla quale  partecipa  il  Dirigente  del
Servizio Dighe regionale o un funzionario da questi delegato. 
  6. Nel caso di mancata stipula dell'intesa nel  termine  perentorio
di novanta giorni, decorrente dalla data di  acquisizione  agli  atti
della domanda,  la  stessa  istanza  e'  rimessa  al  Servizio  Dighe
regionale che provvede all'individuazione della Provincia  competente
entro i successivi trenta giorni.