Art. 8 Individuazione delle competenze della Regione e delle Province 1. Ai fini dell'individuazione delle funzioni amministrative delle Province e della Regione in materia di sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici, di cui al comma 1, dell'art. 1, si rimanda all'art. 7 della legge regionale 72/1998, all'art. 23 della legge regionale 81/1998 e all'art. 94, comma 3 quinquies, della legge regionale 7/2003. 2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, concernenti la costruzione di opere di sbarramento dei corsi d'acqua e la gestione di quelle esistenti, a qualunque scopo adibite, di altezza inferiore a 15 metri e determinanti invasi di volume minore ad 1 milione di metri cubi, nonche' il collaudo delle stesse e la vigilanza sul relativo esercizio, cosi' come delineate dall'art. 1 della L. 584/1994, sono espletate dalle strutture Provinciali e Regionali competenti in materia di dighe, di seguito denominate "Servizio Dighe". 3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, le funzioni di competenza regionale vengono espletate dal Servizio del Genio Civile regionale di Pescara. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione ai sensi della legge regionale 14.9.1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), provvede all'individuazione della Struttura competente, con assegnazione di risorse umane e strumentali, nell'ambito del medesimo Servizio del Genio Civile regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 4. Per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta dei corsi d'acquachecostituisconoconfine provinciale e degli invasi che interessano il territorio interprovinciale, le competenze amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia nel cui territorio ricadono, in tutto o per la maggior parte, le opere di captazione, d'intesa con la Provincia confinante. 5. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 4, la Provincia competente per territorio, alla quale e' stata presentata la domanda di costruzione o di adeguamento delle opere di sbarramento ovvero dell'invaso, convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, alla quale partecipa il Dirigente del Servizio Dighe regionale o un funzionario da questi delegato. 6. Nel caso di mancata stipula dell'intesa nel termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla data di acquisizione agli atti della domanda, la stessa istanza e' rimessa al Servizio Dighe regionale che provvede all'individuazione della Provincia competente entro i successivi trenta giorni.