Art. 9 
 
                    Competenze del Servizio Dighe 
 
  1. Il Servizio  Dighe  competente  esprime  parere,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959  e  delle  relative
norme  tecniche  di  cui  al  Decreto  del  Ministero   dell'Ambiente
30.6.2004 (Criteri per la redazione del progetto  di  gestione  degli
invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del  decreto  legislativo
11 maggio 1999, n. 152), nel rispetto  degli  obiettivi  di  qualita'
fissati dal medesimo decreto legislativo  ai  fini  dell'approvazione
del progetto di gestione delle dighe di cui all'art. 114 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale),  da
parte della Struttura regionale  preposta  alla  gestione  del  Piano
Tutela Acque (PTA). I progetti di gestione  vengono  esaminati  dalla
Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990,  indetta
dalla citata Struttura regionale competente alla sua approvazione. 
  2. Il  Servizio  Dighe  competente  cura  il  collegamento  con  la
Protezione civile e con gli altri organi regionali e statali preposti
alla  gestione  dell'emergenza  per  calamita'   naturali   di   tipo
idrogeologico. 
  3. Il Servizio Dighe regionale esercita le funzioni di orientamento
e armonizzazione  delle  procedure  riguardanti  l'istruttoria  e  la
vigilanza di tutte le opere definite  dall'art.  3,  in  ottemperanza
all'art. 3 della legge regionale 72/1998. 
  4. Il  Servizio  Dighe  competente  cura  il  rilascio  degli  atti
autorizzativi alla realizzazione di tutte quelle opere destinate alla
creazione di sbarramenti ed invasi di propria competenza, nonche'  le
operazioni connesse al collaudo delle stesse. 
  5. Il Dirigente del Servizio Dighe competente provvede, altresi': 
    a)  all'autorizzazione   all'inizio   della   costruzione   dello
sbarramento; 
    b)  all'autorizzazione,  previo  parere  della   commissione   di
collaudo,  degli  eventuali  invasi  sperimentali,  potendo  revocare
l'autorizzazione  o   variare   le   modalita'   di   esercizio   per
manifestazioni che facciano dubitare della stabilita' delle  opere  o
per riportare il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari; 
    c) all'approvazione, prima dell'inizio dei lavori di  costruzione
di  una  diga,   del   relativo   foglio   di   condizioni   nonche',
successivamente,  di  quello  per  l'esercizio  e   la   manutenzione
prescritte dalla circolare di cui al punto 4 dell'allegato 
    d) alla trasmissione all'Autorita' di Bacino  ed  ai  Servizi  di
Protezione   Civile   competenti   della   documentazione    inerente
all'individuazione delle aree esposte a rischio  elevato  di  cui  al
comma 4, lettera c), dell'art. 5. 
  6. Il Servizio Dighe competente collabora con l'Autorita' di Bacino
competente e la Protezione Civile regionale al fine di  elaborare  il
piano di laminazione di cui all'art. 38. 
  7. Il Servizio Dighe regionale provvede agli  adempimenti  previsti
al comma 4, dell'art. 7 della L.R. 11/1999. 
  8. Il Servizio Dighe competente partecipa al Presidio  Territoriale
Idraulico previsto dalla direttiva di cui al  punto  8  dell'allegato
"A". 
  9.  Spettano  al  Servizio  Dighe  competente,  inoltre,  tutte  le
operazioni collegate al controllo delle opere in  fase  di  esercizio
nonche' al contenzioso, per quanto di competenza, ed ai provvedimenti
prescrittivi di somma urgenza in tema di gestione  di  situazioni  di
elevato rischio imminente e di protezione civile.