Art. 9 Competenze del Servizio Dighe 1. Il Servizio Dighe competente esprime parere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 30.6.2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo ai fini dell'approvazione del progetto di gestione delle dighe di cui all'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), da parte della Struttura regionale preposta alla gestione del Piano Tutela Acque (PTA). I progetti di gestione vengono esaminati dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla citata Struttura regionale competente alla sua approvazione. 2. Il Servizio Dighe competente cura il collegamento con la Protezione civile e con gli altri organi regionali e statali preposti alla gestione dell'emergenza per calamita' naturali di tipo idrogeologico. 3. Il Servizio Dighe regionale esercita le funzioni di orientamento e armonizzazione delle procedure riguardanti l'istruttoria e la vigilanza di tutte le opere definite dall'art. 3, in ottemperanza all'art. 3 della legge regionale 72/1998. 4. Il Servizio Dighe competente cura il rilascio degli atti autorizzativi alla realizzazione di tutte quelle opere destinate alla creazione di sbarramenti ed invasi di propria competenza, nonche' le operazioni connesse al collaudo delle stesse. 5. Il Dirigente del Servizio Dighe competente provvede, altresi': a) all'autorizzazione all'inizio della costruzione dello sbarramento; b) all'autorizzazione, previo parere della commissione di collaudo, degli eventuali invasi sperimentali, potendo revocare l'autorizzazione o variare le modalita' di esercizio per manifestazioni che facciano dubitare della stabilita' delle opere o per riportare il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari; c) all'approvazione, prima dell'inizio dei lavori di costruzione di una diga, del relativo foglio di condizioni nonche', successivamente, di quello per l'esercizio e la manutenzione prescritte dalla circolare di cui al punto 4 dell'allegato d) alla trasmissione all'Autorita' di Bacino ed ai Servizi di Protezione Civile competenti della documentazione inerente all'individuazione delle aree esposte a rischio elevato di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 5. 6. Il Servizio Dighe competente collabora con l'Autorita' di Bacino competente e la Protezione Civile regionale al fine di elaborare il piano di laminazione di cui all'art. 38. 7. Il Servizio Dighe regionale provvede agli adempimenti previsti al comma 4, dell'art. 7 della L.R. 11/1999. 8. Il Servizio Dighe competente partecipa al Presidio Territoriale Idraulico previsto dalla direttiva di cui al punto 8 dell'allegato "A". 9. Spettano al Servizio Dighe competente, inoltre, tutte le operazioni collegate al controllo delle opere in fase di esercizio nonche' al contenzioso, per quanto di competenza, ed ai provvedimenti prescrittivi di somma urgenza in tema di gestione di situazioni di elevato rischio imminente e di protezione civile.