Art. 2 Oneri derivanti dalle nuove funzioni 1. Dalle funzioni conferite ai Consorzi di Bonifica dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei consorziati. 2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal conferimento delle nuove funzioni devono trovare copertura finanziaria attraverso economie di bilancio dei Consorzi, ovvero attraverso la gestione diretta delle funzioni medesime.