Art. 2 
 
                Oneri derivanti dalle nuove funzioni 
 
  1. Dalle funzioni conferite ai Consorzi di Bonifica dalla  presente
legge non possono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  dei
consorziati. 
  2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti  dal  conferimento  delle
nuove  funzioni  devono  trovare  copertura  finanziaria   attraverso
economie di bilancio dei  Consorzi,  ovvero  attraverso  la  gestione
diretta delle funzioni medesime.