Art. 3 
 
                  Integrazione alla L.R. n. 36/1996 
 
  1. Dopo l'art. 12 della L.R. n. 36  del  7.6.1996  e'  inserito  il
seguente articolo: 
  «Art. 12-bis (Esecuzione e mantenimento delle opere minori).  -  1.
Nei comprensori di bonifica i proprietari, in  conformita'  al  piano
generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno  l'obbligo  di
eseguire e mantenere le opere minori  di  interesse  particolare  dei
propri fondi o comuni a piu' fondi, necessarie per  dare  scolo  alle
acque, per completare la funzionalita' delle opere irrigue e comunque
per non recare  pregiudizio  allo  scopo  per  il  quale  sono  state
eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e irrigazione. 
  2. Qualora i proprietari omettano di  eseguire  i  lavori  di  loro
competenza, ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il
consorzio di bonifica in nome e per conto degli  interessati  stessi,
ponendo i relativi oneri a loro carico. 
  3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui  al  comma  2
equivale  a   dichiarazione   di   pubblica   utilita',   urgenza   e
indifferibilita' degli stessi. 
  4. La ripartizione degli oneri  per  i  lavori,  siano  essi  anche
comuni a piu' fondi, e' effettuata dal consorzio di bonifica. 
  5.  Gli  oneri  suddetti  sono  equiparati,  agli   effetti   della
riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la  esecuzione,
la manutenzione e l'esercizio delle opere  pubbliche  di  bonifica  e
irrigazione. 
  6. Gli enti locali  possono  stipulare  convenzioni  o  accordi  di
programma  con  i  consorzi  di  bonifica  per  l'esecuzione   o   il
mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti e in  conformita'  al
piano di classifica e ai suoi aggiornamenti. 
  7. Il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli deve  essere
rimosso e smaltito a cura  e  spese  dei  privati  interessati,  come
normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.».