Art. 3 Integrazione alla L.R. n. 36/1996 1. Dopo l'art. 12 della L.R. n. 36 del 7.6.1996 e' inserito il seguente articolo: «Art. 12-bis (Esecuzione e mantenimento delle opere minori). - 1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformita' al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a piu' fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalita' delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e irrigazione. 2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza, ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico. 3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli stessi. 4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a piu' fondi, e' effettuata dal consorzio di bonifica. 5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. 6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalita' di cui ai commi precedenti e in conformita' al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti. 7. Il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli deve essere rimosso e smaltito a cura e spese dei privati interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.».