Art. 10 Modifica all'art. 19 della L.R. 28/2011 1. Dopo il comma 5-quater dell'art. 19 della L.R. 28/2011 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e' inserito il seguente comma: «5-quinquies. Non e' necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (ex art. 13 della Legge 3 febbraio 1974, n. 64) per varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densita' edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato gia' acquisito in sede di pianificazione generale pur privo della valutazione sullo studio di microzonazione sismica di livello 1.».