Art. 10 
 
               Modifica all'art. 19 della L.R. 28/2011 
 
  1. Dopo il comma 5-quater dell'art. 19 della  L.R.  28/2011  (Norme
per la riduzione del rischio  sismico  e  modalita'  di  vigilanza  e
controllo su opere e costruzioni in zone  sismiche)  e'  inserito  il
seguente comma: 
  «5-quinquies. Non e' necessaria l'acquisizione del  parere  di  cui
all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001  (ex  art.  13  della
Legge 3 febbraio 1974, n.  64)  per  varianti  urbanistiche  che  non
comportino un aumento della densita'  edilizia  e/o  modifiche  della
tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato gia'  acquisito  in
sede di pianificazione generale pur  privo  della  valutazione  sullo
studio di microzonazione sismica di livello 1.».