Art. 16 Autorizzazione anticipazione di liquidita' ex art. 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla restituzione di quanto anticipato dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 recante «Pagamenti dei debiti degli enti locali», finalizza, a decorrere dall'anno 2014, per un periodo pari a trenta anni e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica di cui all'articolo 1, della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, per un importo fino a Euro 13.000.000,00. 2. Gli oneri di spesa di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con gli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 16.03.002 - 313320, da ridenominare «Rimborso quota capitale anticipazione di liquidita' dello Stato ex articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35» e sul capitolo di spesa 16.01.002 - 311720, da ridenominare «Interessi passivi su anticipazione di liquidita' dello Stato ex articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35». 3. La Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 2 per esigenze di gestione.