Art. 16 
 
Autorizzazione anticipazione di liquidita' ex  art.  3,  del  decreto
                     legge 8 aprile 2013, n. 35 
 
  1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere  alla  restituzione  di
quanto anticipato dallo Stato ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3 del  decreto  legge  8  aprile  2013,  n.  35  recante
«Pagamenti dei debiti degli  enti  locali»,  finalizza,  a  decorrere
dall'anno 2014, per un periodo pari a trenta  anni  e  comunque  fino
alla  totale  estinzione  di  quanto  dovuto,  le  entrate  derivanti
dall'aumento della tassa automobilistica di cui all'articolo 1, della
legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, per un importo  fino  a  Euro
13.000.000,00. 
  2. Gli  oneri  di  spesa  di  cui  al  comma  1  trovano  copertura
finanziaria con gli  stanziamenti  iscritti  sul  capitolo  di  spesa
16.03.002  -  313320,  da  ridenominare  «Rimborso   quota   capitale
anticipazione di liquidita' dello Stato ex  articolo  3  del  decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35» e  sul  capitolo  di  spesa  16.01.002  -
311720,  da  ridenominare  «Interessi  passivi  su  anticipazione  di
liquidita' dello Stato ex articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35». 
  3. La Giunta regionale e' autorizzata ad  effettuare  compensazioni
tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 2
per esigenze di gestione.