Art. 17 Disposizioni in materia di ATER 1. Le somme che costituiscono a qualunque titolo entrata per le ATER sono da considerarsi entrate per l'espletamento delle funzioni istituzionali, ovvero relative alla costruzione di nuovi alloggi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a garantire la gestione di alloggi di edilizia sociale con particolare riferimento alla copertura delle spese di funzionamento.