Art. 17 
 
                   Disposizioni in materia di ATER 
 
  1. Le somme che costituiscono a qualunque  titolo  entrata  per  le
ATER sono da considerarsi entrate per l'espletamento  delle  funzioni
istituzionali, ovvero relative alla  costruzione  di  nuovi  alloggi,
alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a garantire la  gestione
di alloggi di  edilizia  sociale  con  particolare  riferimento  alla
copertura delle spese di funzionamento.