Art. 6 Sostituzione della tabella di cui all'art. 7 e sostituzione dell'art. 14 della L.R. 2/2013 1. La tabella di cui all'«Allegato 3» dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013» e' sostituita dalla tabella denominata «Allegato 3» della presente legge. 2. L'articolo 14 della L.R. 2/2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 [PSR 2007-2013 - Decreto MEF 31 maggio 2012, n. 15. Integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della legge 16.4.1987, n. 183 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo nell'ambito della programmazione 2007/2013 di cui al reg. CE n. 1698/2005 (decreto n. 15/2012)]. - 1. In attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/2012 e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.879.941,63 sul capitolo di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, 03.05.001 - 35037 denominato "Restituzione risorse erogate a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ex D.M. MEF 15/2012". 2. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.239.941,63 nei seguenti termini: a) la somma di euro 1.290.000,00 sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato "Contributi regionali all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attivita' connesse al miglioramento genetico del bestiame"; b) la somma di euro 949.941,63 sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53". 3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento della relativa entrata.».