Art. 6 
 
Sostituzione della tabella di cui all'art. 7 e sostituzione dell'art.
                        14 della L.R. 2/2013 
 
  1. La tabella di cui all'«Allegato 3»  dell'articolo  7,  comma  1,
della legge regionale 10 gennaio 2013, n.  2,  recante  «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio
pluriennale  2013-2015  della  Regione  Abruzzo  (Legge   Finanziaria
Regionale 2013» e' sostituita dalla tabella denominata  «Allegato  3»
della presente legge. 
  2. L'articolo 14 della L.R. 2/2013 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 [PSR 2007-2013 -  Decreto  MEF  31  maggio  2012,  n.  15.
Integrazione  del  cofinanziamento  statale  ai  sensi  della   legge
16.4.1987, n. 183 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione  Abruzzo
nell'ambito della programmazione 2007/2013  di  cui  al  reg.  CE  n.
1698/2005 (decreto n. 15/2012)]. - 1. In attuazione del  Decreto  del
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  15/2012  e'  autorizzata
l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio  per
l'anno 2013 della somma di euro 2.879.941,63 sul capitolo di entrata,
di nuova istituzione ed  iscrizione,  03.05.001  -  35037  denominato
"Restituzione risorse erogate a  valere  sul  Programma  di  Sviluppo
Rurale 2007-2013 ex D.M. MEF 15/2012". 
  2. E' autorizzata l'iscrizione  nello  stato  di  previsione  della
spesa del bilancio per l'anno 2013 della somma di  euro  2.239.941,63
nei seguenti termini: 
    a) la somma di euro 1.290.000,00 sul capitolo di spesa  07.02.009
- 102400 denominato "Contributi regionali all'Associazione  Regionale
Allevatori d'Abruzzo  per  le  attivita'  connesse  al  miglioramento
genetico del bestiame"; 
    b) la somma di euro 949.941,63 sul capitolo di spesa 07.02.011  -
102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare -
L.R. 30.5.1997, n. 53". 
  3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere  utilizzati
solo previo accertamento della relativa entrata.».