Art. 10 Zone di rispetto 1. Al fine di tutelare e promuovere il mantenimento in purezza del patrimonio genetico di Apis mellifera ligustica spinola e favorire la selezione di api regine autoctone abruzzesi, la Regione puo' costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine di apicoltori iscritti all'elenco di cui all'art. 9 e alle stazioni di fecondazione da essi allestite. 2. Le modalita' per l'istituzione delle zone di rispetto sono disciplinate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 17.