Art. 10 
 
                          Zone di rispetto 
 
  1. Al fine di tutelare e promuovere il mantenimento in purezza  del
patrimonio genetico di Apis mellifera ligustica spinola e favorire la
selezione  di  api  regine  autoctone  abruzzesi,  la  Regione   puo'
costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine di
apicoltori iscritti all'elenco di cui all'art. 9 e alle  stazioni  di
fecondazione da essi allestite. 
  2. Le modalita' per  l'istituzione  delle  zone  di  rispetto  sono
disciplinate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 17.