Art. 11 Uso di fitofarmaci 1. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di impedire ogni mortalita' di insetti impollinatori e assicurare all'apicoltura l'indispensabile attivita' pronuba delle api. 2. I trattamenti fitosanitari sono altresi' vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso il trattamento puo' essere eseguito solo se e' stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare piu' le api. 3. Ogni moria di api per sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalata dagli apicoltori o per il tramite delle loro associazioni ai Servizi veterinari delle ASL e al Servizio fitosanitario regionale, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause. 4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, determina le modalita' di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. 5. Con la deliberazione di cui al comma 4, la Giunta regionale puo' altresi' prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.