Art. 11 
 
                         Uso di fitofarmaci 
 
  1. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino
alla completa caduta degli stessi, sono  vietati  i  trattamenti  con
prodotti  fitosanitari  ed  erbicidi  su  vegetazione  spontanea,  su
colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di  impedire  ogni
mortalita'  di  insetti  impollinatori  e  assicurare  all'apicoltura
l'indispensabile attivita' pronuba delle api. 
  2. I trattamenti fitosanitari sono altresi' vietati in presenza  di
fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso
il trattamento puo' essere eseguito solo se e' stata  preventivamente
effettuata la trinciatura  o  lo  sfalcio  di  tali  vegetazioni  con
asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui  i  fiori  di
tali  essenze  risultano  completamente  essiccati  in  modo  da  non
attirare piu' le api. 
  3. Ogni moria di api per sospetto caso di avvelenamento deve essere
tempestivamente segnalata dagli apicoltori o  per  il  tramite  delle
loro associazioni ai Servizi  veterinari  delle  ASL  e  al  Servizio
fitosanitario regionale, al fine  di  espletare  le  indagini  e  gli
accertamenti necessari a individuarne le cause. 
  4. La Giunta regionale, entro centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, su proposta  della  Direzione  regionale
competente in materia  di  salute,  sentita  la  Direzione  regionale
competente in materia  di  agricoltura,  determina  le  modalita'  di
denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. 
  5. Con la deliberazione di cui al comma 4, la Giunta regionale puo'
altresi' prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura,
di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti  alle
api e agli altri insetti pronubi.