Art. 12 Risorse nettarifere 1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura d'intesa con quella dell'ambiente, sentiti gli Organismi di rappresentanza degli apicoltori di cui all'art. 3 e le Amministrazioni delle aree protette se interessate, redige le mappe nettarifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti. 2. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettarifere, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e ricostituzione vegetale, negli interventi per la difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali. 3. Gli enti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 313/2004, agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprieta' o ad altro titolo detenuti, con priorita' agli apicoltori che detengono e allevano alveari sul territorio della Regione Abruzzo.