Art. 12 
 
                         Risorse nettarifere 
 
  1. La Direzione regionale  competente  in  materia  di  agricoltura
d'intesa  con  quella  dell'ambiente,  sentiti   gli   Organismi   di
rappresentanza  degli   apicoltori   di   cui   all'art.   3   e   le
Amministrazioni delle aree protette se interessate, redige  le  mappe
nettarifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli  apiari
esistenti. 
  2. La Regione, al fine di tutelare  e  sviluppare  le  cultivar  di
essenze nettarifere, incentiva l'inserimento di  specie  vegetali  di
interesse apistico nei programmi di rimboschimento  e  ricostituzione
vegetale, negli interventi per la difesa del suolo e nei progetti  di
sviluppo di colture officinali. 
  3. Gli enti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n.
313/2004, agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi  di  loro
proprieta' o ad altro titolo detenuti, con priorita' agli  apicoltori
che  detengono  e  allevano  alveari  sul  territorio  della  Regione
Abruzzo.