Art. 13 
 
                       Indennita' compensative 
 
  1. La Regione, ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  q),  della
legge  n.  313  del  2004,  puo'  prevedere   specifiche   indennita'
compensative per gli apicoltori che  operano  nelle  zone  montane  o
svantaggiate al fine di potenziare la loro presenza sul territorio. 
  2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della
normativa in materia di Aiuti di Stato, con modalita'  stabilite  con
deliberazione della Giunta regionale.