Art. 13 Indennita' compensative 1. La Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q), della legge n. 313 del 2004, puo' prevedere specifiche indennita' compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate al fine di potenziare la loro presenza sul territorio. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato, con modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale.