Art. 14 Norme igienico-sanitarie 1. L'apicoltura e' considerata produzione primaria come definita dalla normativa europea ed e' soggetta alle prescrizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e regionali. 2. La Giunta regionale attua in via amministrativa le disposizioni di cui al comma 1 nel rispetto degli accordi e delle linee guida adottati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, relativamente alla registrazione degli operatori.