Art. 14 
 
                      Norme igienico-sanitarie 
 
  1. L'apicoltura e' considerata produzione  primaria  come  definita
dalla normativa europea ed e' soggetta  alle  prescrizioni  sanitarie
stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e regionali. 
  2. La Giunta regionale attua in via amministrativa le  disposizioni
di cui al comma 1 nel rispetto degli  accordi  e  delle  linee  guida
adottati dalla Conferenza unificata  Stato -  Regioni,  relativamente
alla registrazione degli operatori.