Art. 15 Piano apistico regionale 1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura e in conformita' al Documento programmatico per il settore apistico di cui all'art. 5 della legge n. 313 del 2004, previa concertazione con le associazioni degli apicoltori di cui all'art. 3, approva il piano apistico regionale per sviluppare il settore dell'apicoltura. 2. Il Piano di cui al comma 1 e' approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione. 3. Il Piano apistico regionale, di durata triennale, e' aggiornato annualmente; esso recepisce l'orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell'intero comparto apistico attraverso azioni ed interventi volti a favorire lo sviluppo e la promozione dell'apicoltura, la tutela e la salvaguardia sanitaria e genetica del patrimonio apistico regionale, il miglioramento della qualita' del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto delle normative igienico-sanitaria, ambientali e di tutela del consumatore. 4. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa di bilancio regionale di previsione, definisce i criteri e le modalita' per la presentazione e l'attuazione del Piano.