Art. 15 
 
                      Piano apistico regionale 
 
  1. La Giunta  regionale,  su  proposta  della  Direzione  regionale
competente in materia di agricoltura e in  conformita'  al  Documento
programmatico per il settore apistico di cui all'art. 5  della  legge
n. 313 del 2004,  previa  concertazione  con  le  associazioni  degli
apicoltori di cui all'art. 3, approva il piano apistico regionale per
sviluppare il settore dell'apicoltura. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 e' approvato sentite  le  Commissioni
consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni
dall'assegnazione. 
  3. Il Piano apistico regionale, di durata triennale, e'  aggiornato
annualmente; esso recepisce l'orientamento  europeo  e  nazionale  in
materia di sviluppo e  potenziamento  dell'intero  comparto  apistico
attraverso azioni ed interventi volti a favorire  lo  sviluppo  e  la
promozione dell'apicoltura, la tutela e la salvaguardia  sanitaria  e
genetica del patrimonio apistico regionale,  il  miglioramento  della
qualita' del  miele  e  degli  altri  prodotti  dell'apicoltura,  nel
rispetto delle normative igienico-sanitaria, ambientali e  di  tutela
del consumatore. 
  4. La Giunta regionale,  nei  limiti  dello  stanziamento  iscritto
nell'apposito capitolo di spesa di bilancio regionale di  previsione,
definisce  i  criteri  e  le  modalita'  per   la   presentazione   e
l'attuazione del Piano.