Art. 16 
 
               Finanziamenti a favore dell'apicoltura 
 
  1. Per la realizzazione di iniziative a favore dell'apicoltura,  la
Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, puo' concorrere a sostenere gli  investimenti  di  apicoltori,
imprenditori apistici e apicoltori professionisti,  costituiti  anche
in forma di societa', consorzi e cooperative, che svolgono la propria
attivita' nel rispetto delle norme contenute nella presente legge. 
  2. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'assegnazione  degli  aiuti,
l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed  il
controllo sono stabiliti nel Piano apistico regionale di cui all'art.
15.