Art. 16 Finanziamenti a favore dell'apicoltura 1. Per la realizzazione di iniziative a favore dell'apicoltura, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, puo' concorrere a sostenere gli investimenti di apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, costituiti anche in forma di societa', consorzi e cooperative, che svolgono la propria attivita' nel rispetto delle norme contenute nella presente legge. 2. I criteri e le modalita' per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo sono stabiliti nel Piano apistico regionale di cui all'art. 15.