Art. 17 Regolamento di attuazione 1. Con il Regolamento di attuazione, da adottare, su proposta della Giunta, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti: a) le modalita' per il trattamento degli apiari in stato di abbandono di cui all'art. 2, comma 5, lett. f). b) le modalita' per lo svolgimento della pratica del nomadismo di cui all'art. 7; c) le modalita' per l'istituzione dell'elenco di cui all'art. 9; d) modalita' per l'istituzione delle zone di rispetto per l'allevamento e la stazione di fecondazione delle api regine, i confini, la loro validita' temporale e ogni altro vincolo e/o elemento ritenuti utili per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 10; e) ogni altra disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge.