Art. 17 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. Con il Regolamento di attuazione, da adottare, su proposta della
Giunta, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sono definiti: 
    a) le modalita' per il  trattamento  degli  apiari  in  stato  di
abbandono di cui all'art. 2, comma 5, lett. f). 
    b) le modalita' per lo svolgimento della pratica del nomadismo di
cui all'art. 7; 
    c) le modalita' per l'istituzione dell'elenco di cui all'art. 9; 
    d)  modalita'  per  l'istituzione  delle  zone  di  rispetto  per
l'allevamento e la stazione  di  fecondazione  delle  api  regine,  i
confini, la  loro  validita'  temporale  e  ogni  altro  vincolo  e/o
elemento ritenuti utili per il raggiungimento delle finalita' di  cui
all'art. 10; 
    e) ogni altra disposizione  necessaria  a  dare  attuazione  alla
presente legge.