Art. 18 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro
150,00;  la  sanzione  e'  introitata  dalla   ASL   competente   per
territorio. 
  2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  150,00  a
euro 300,00. 
  3. L'inosservanza del disposizioni di cui all'art. 6 e' punita  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00. 
  4. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e
2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a
euro 5.000,00; la sanzione e' introitata  dalla  ASL  competente  per
territorio. 
  5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 2,  e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  300,00  a
euro 500,00. 
  6. Gli introiti provenienti dalle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5
sono destinati all'espletamento delle attivita' connesse alla  tutela
e valorizzazione dell'apicoltura.