Art. 18 Sanzioni amministrative 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00; la sanzione e' introitata dalla ASL competente per territorio. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00. 3. L'inosservanza del disposizioni di cui all'art. 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00. 4. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 5.000,00; la sanzione e' introitata dalla ASL competente per territorio. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00. 6. Gli introiti provenienti dalle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono destinati all'espletamento delle attivita' connesse alla tutela e valorizzazione dell'apicoltura.