Art. 19 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Le funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sull'osservanza  delle
disposizioni sanitarie  della  presente  legge  sono  esercitate  dai
Servizi veterinari delle ASL e dai comuni competenti per  territorio;
le forze dell'ordine e gli  enti  preposti  vigilano  altresi'  sulla
corretta  applicazione  della  presente  legge,  ferma  restando   la
competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di  accertamento
e contestazione di  illeciti  amministrativi  o  i  reati  di  natura
ambientale in base alle leggi vigenti.