Art. 19 Vigilanza 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni sanitarie della presente legge sono esercitate dai Servizi veterinari delle ASL e dai comuni competenti per territorio; le forze dell'ordine e gli enti preposti vigilano altresi' sulla corretta applicazione della presente legge, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi o i reati di natura ambientale in base alle leggi vigenti.