Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 2004. 2. In particolare, si intende per: a) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari; b) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile; c) apicoltore professionista: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, esercitando l'attivita' a titolo principale; d) arnia: il contenitore per api; e) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; f) apiario: un insieme unitario di alveari; g) postazione: il sito di un apiario; h) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. 3. Con il termine di «apicoltura» si intende la conduzione zootecnica delle api: e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. 4. Sono considerati prodotti agricoli: a) il miele; b) la cera d'api; c) la pappa reale o gelatina reale; d) il polline; e) il propoli; f) il veleno d'api; g) le api e le api regine; h) l'idromele e l'aceto di miele. 5. Per quanto non espressamente previsto dalla legge n. 313 del 2004, ai fini della presente legge si intende per: a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia; b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei; c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei; d) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno; e) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o piu' volte nel corso dell'anno; f) apiario in stato di abbandono: apiario che, pur in presenza di prodotti e materiale apistico componenti l'alveare, presidiato o meno dalle api, risulti in evidente stato di incuria ed esposto alle azioni di saccheggio da parti di api provenienti da altri apiari. Il trattamento degli stessi e' disciplinato con il regolamento di cui all'art. 17.