Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di  cui
agli articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 2004. 
  2. In particolare, si intende per: 
    a) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari; 
    b) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce  alveari  ai
sensi dell'art. 2135 del Codice civile; 
    c) apicoltore professionista: chiunque detiene e conduce  alveari
ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, esercitando l'attivita'  a
titolo principale; 
    d) arnia: il contenitore per api; 
    e) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; 
    f) apiario: un insieme unitario di alveari; 
    g) postazione: il sito di un apiario; 
    h) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a  fini  di
incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario
nel corso dell'anno. 
  3.  Con  il  termine  di  «apicoltura»  si  intende  la  conduzione
zootecnica delle api: e' considerata a tutti  gli  effetti  attivita'
agricola ai sensi dell'art. 2135 del  Codice  civile,  anche  se  non
correlata necessariamente alla gestione del terreno. 
  4. Sono considerati prodotti agricoli: 
    a) il miele; 
    b) la cera d'api; 
    c) la pappa reale o gelatina reale; 
    d) il polline; 
    e) il propoli; 
    f) il veleno d'api; 
    g) le api e le api regine; 
    h) l'idromele e l'aceto di miele. 
  5. Per quanto non espressamente previsto dalla  legge  n.  313  del
2004, ai fini della presente legge si intende per: 
    a) favo da nido: la costruzione  di  cera  effettuata  dalle  api
entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia; 
    b) famiglia: la colonia di api con regina  avente  un  numero  di
favi da nido coperti da api superiori a sei; 
    c) nucleo: la famiglia di api con  un  numero  di  favi  da  nido
coperti da api, da quattro a sei; 
    d) apiario stanziale: un insieme  unitario  di  alveari  che  non
viene spostato nell'arco dell'anno; 
    e) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o piu'  volte
nel corso dell'anno; 
    f) apiario in stato di abbandono: apiario che, pur in presenza di
prodotti e materiale apistico componenti l'alveare, presidiato o meno
dalle api, risulti in evidente  stato  di  incuria  ed  esposto  alle
azioni di saccheggio da parti di api provenienti da altri apiari.  Il
trattamento degli stessi e' disciplinato con il  regolamento  di  cui
all'art. 17.