Art. 21 Norma finanziaria 1. Il Piano apistico di cui all'art. 15 trova copertura finanziaria con le risorse derivanti dal Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). 2. Per l'anno 2013 il presente capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 3. Per gli anni successivi al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della l.r. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).