Art. 21 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Il Piano apistico di cui all'art. 15 trova copertura finanziaria
con le risorse derivanti dal Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n.  1234/2007
Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune  dei  mercati
agricoli e  disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti  agricoli
(regolamento unico OCM). 
  2. Per l'anno 2013 il presente capo non comporta oneri a carico del
bilancio regionale. 
  3.  Per  gli  anni  successivi  al   2013   gli   oneri   derivanti
dall'applicazione del presente capo sono  determinati  con  legge  di
bilancio, ai sensi della l.r. 25.3.2002, n. 3 (Ordinamento  contabile
della Regione Abruzzo).