Art. 22 Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 1. Il comma 7, dell'art. 17, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)» e' sostituito dal seguente: «7. La competente Direzione della Giunta regionale e' autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00. La medesima Direzione regionale e', altresi', autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati sulle Unita' da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unita' abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012. Il contributo individuale e' computato in relazione ai periodi di forzosa inattivita' dei predetti natanti causata dalle problematiche dell'insabbiamento dei fondali portuali, ed e' proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio delle stesse Unita' nell'arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e il 31/5/2013.».