Art. 22 
 
              Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 
 
  1. Il comma 7, dell'art. 17, della legge regionale 10 gennaio 2013,
n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del  bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013-2015  della  Regione  Abruzzo  (Legge
finanziaria regionale 2013)» e' sostituito dal seguente: 
  «7. La competente Direzione della Giunta regionale  e'  autorizzata
ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di  cui
ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di  euro  650.000,00.
La  medesima  Direzione  regionale  e',  altresi',   autorizzata   ad
utilizzare lo stanziamento di cui al comma  6,  nei  limiti  di  euro
500.000,00, per sopperire al disagio socio economico  dei  lavoratori
marittimi imbarcati sulle Unita' da pesca di  lunghezza  fuori  tutta
superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e  circuizione,
escluse le unita' abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza
nel porto di Pescara al  31/12/2012.  Il  contributo  individuale  e'
computato in relazione ai periodi di forzosa inattivita' dei predetti
natanti causata dalle problematiche  dell'insabbiamento  dei  fondali
portuali, ed e' proporzionale al periodo di iscrizione del  marittimo
nel ruolino d'equipaggio  delle  stesse  Unita'  nell'arco  temporale
compreso tra il 9/7/2012 e il 31/5/2013.».