Art. 23 
 
               Modifiche alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 
 
  1. Il comma 1, dell'art. 3 bis,  della  legge  regionale  11  marzo
2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'agricoltura e
della pesca in Abruzzo" e' sostituito dal seguente: 
  «1. Tenuto conto del persistente stato di precarieta'  dei  fondali
del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle  operazioni
di dragaggio, e' autorizzato in via straordinaria il trasferimento di
€ 56.000,00 alla  Provincia  di  Pescara  per  l'adozione  di  misure
urgenti e necessarie a consentire alle unita' di pesca  di  lunghezza
fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico,  volante  e
circuizione,  escluse  le  unita'  abilitate  alla  pesca  con  draga
idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare
l'attivita' di prelievo ittico in condizioni di maggiore sicurezza.». 
  2. Dopo il comma 1, dell'art. 3 bis, della l.r. 11 marzo 2013, n. 6
e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. Per favorire il nuovo start - up delle attivita'  aziendali
in relazione alla ripresa delle  attivita'  di  pesca  nel  Porto  di
Pescara,  e'  autorizzata  la  concessione  di   un   contributo   di
€ 20.000,00 a favore  della  Societa'  Cooperativa  «Nuovo  progresso
societa' cooperativa» con sede in Pescara.  Per  la  concessione  del
contributo, la Direzione regionale competente in materia di  sviluppo
economico assicura il rispetto  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre  2006,  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli  aiuti  d'importanza  minore
(«de minimis».)».