Art. 23 Modifiche alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 1. Il comma 1, dell'art. 3 bis, della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo" e' sostituito dal seguente: «1. Tenuto conto del persistente stato di precarieta' dei fondali del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio, e' autorizzato in via straordinaria il trasferimento di € 56.000,00 alla Provincia di Pescara per l'adozione di misure urgenti e necessarie a consentire alle unita' di pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unita' abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare l'attivita' di prelievo ittico in condizioni di maggiore sicurezza.». 2. Dopo il comma 1, dell'art. 3 bis, della l.r. 11 marzo 2013, n. 6 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per favorire il nuovo start - up delle attivita' aziendali in relazione alla ripresa delle attivita' di pesca nel Porto di Pescara, e' autorizzata la concessione di un contributo di € 20.000,00 a favore della Societa' Cooperativa «Nuovo progresso societa' cooperativa» con sede in Pescara. Per la concessione del contributo, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico assicura il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis».)».