Art. 3 
 
       Ricognizione degli organismi associativi tra apicoltori 
 
  1. La Direzione regionale  competente  in  materia  di  agricoltura
predispone un elenco degli organismi rappresentativi degli apicoltori
regolarmente iscritti all'anagrafe apistica nazionale che svolgono la
propria attivita' nel territorio della Regione Abruzzo. 
  2.  La  Giunta  regionale  stabilisce  criteri  e   modalita'   per
l'istituzione dell'elenco di cui al comma 1. 
  3. Gli organismi di cui al comma 1 possono  svolgere  attivita'  di
informazione,   formazione,   divulgazione   e   assistenza   tecnica
nell'ambito dei programmi regionali,  nazionali  ed  europei  per  il
settore apistico, nonche' ogni altra iniziativa volta alla  emersione
del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla  tutela
dell'apicoltura e dei suoi  prodotti,  fruendo  anche  di  incentivi,
fermo restando il rispetto da  parte  dell'amministrazione  regionale
della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici  e
di aiuti di Stato. 
  4. Gli organismi di cui al comma 1 e le altre strutture accreditate
di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), del  decreto  ministeriale  4
dicembre  2009  (Disposizioni  per  l'anagrafe  apistica   nazionale)
collaborano con i servizi veterinari delle Aziende  sanitarie  locali
(ASL)  ai  fini  della  corretta  applicazione   delle   disposizioni
contenute nel decreto medesimo.