Art. 3 Ricognizione degli organismi associativi tra apicoltori 1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura predispone un elenco degli organismi rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica nazionale che svolgono la propria attivita' nel territorio della Regione Abruzzo. 2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalita' per l'istituzione dell'elenco di cui al comma 1. 3. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attivita' di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico, nonche' ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi, fermo restando il rispetto da parte dell'amministrazione regionale della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato. 4. Gli organismi di cui al comma 1 e le altre strutture accreditate di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) collaborano con i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL) ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.