Art. 30 
 
       Disposizioni straordinarie per i progetti pilota di cui 
         all'art. 48 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95 
 
  1. Per l'esercizio finanziario 2013, la maggiore assegnazione, pari
ad € 143.008,28, riconosciuta in favore  della  Regione  Abruzzo  per
l'annualita'  2010  inerente  le  risorse  finanziarie   del   «Fondo
regionale della montagna per gli interventi speciali» di cui all'art.
5, della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 (Nuove  norme  per  lo
sviluppo delle zone montane), derivanti  dalla  quota  di  competenza
regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della
legge 31 gennaio 1994, n.  97,  e'  destinata  al  finanziamento  dei
progetti pilota di cui all'art. 48 della Legge  Regionale  18  maggio
2000, n. 95.