Art. 30 Disposizioni straordinarie per i progetti pilota di cui all'art. 48 della Legge Regionale 18.05.2000, n. 95 1. Per l'esercizio finanziario 2013, la maggiore assegnazione, pari ad € 143.008,28, riconosciuta in favore della Regione Abruzzo per l'annualita' 2010 inerente le risorse finanziarie del «Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali» di cui all'art. 5, della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane), derivanti dalla quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all'art. 48 della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95.