Art. 32 Entrata in Vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. CHIODI (Omissis).