Art. 32 
 
                          Entrata in Vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nel BURA. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
                               CHIODI 
 
(Omissis).