Art. 4 Commissione apistica regionale 1. E' istituita presso la Direzione competente in materia di agricoltura la Commissione apistica regionale. 2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, e' composta da: a) Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede; b) Assessore regionale alla Sanita' o suo delegato; c) Assessore regionale all'Ambiente o suo delegato; d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato; e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato; f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; g) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori di cui all'art. 3; h) un esperto in materia apistica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise di cui alla legge regionale 8 maggio 2012 n. 19 (Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"); i) un esperto in materia apistica delle facolta' di agraria e medicina veterinaria; j) un funzionario della Direzione competente in materia di agricoltura, senza diritto di voto, con funzioni di segretario. 3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalita' della presente legge. La Commissione formula altresi' proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari. 4. La Commissione dura in carica cinque anni; la partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito e non sono rimborsati gli oneri per le spese di viaggio.