Art. 4 
 
                   Commissione apistica regionale 
 
  1. E' istituita  presso  la  Direzione  competente  in  materia  di
agricoltura la Commissione apistica regionale. 
  2.  La  Commissione,  nominata  con  deliberazione   della   Giunta
regionale, e' composta da: 
    a) Assessore regionale all'Agricoltura o  suo  delegato,  che  la
presiede; 
    b) Assessore regionale alla Sanita' o suo delegato; 
    c) Assessore regionale all'Ambiente o suo delegato; 
    d) il dirigente della struttura regionale competente  in  materia
di agricoltura o suo delegato; 
    e) il dirigente della struttura regionale competente  in  materia
di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato; 
    f)   un    rappresentante    designato    congiuntamente    dalle
organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a   livello
regionale; 
    g) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli
apicoltori di cui all'art. 3; 
    h) un esperto in materia apistica  dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e Molise di  cui  alla  legge  regionale  8
maggio 2012 n. 19  (Regionalizzazione  dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"); 
    i) un esperto in materia apistica delle  facolta'  di  agraria  e
medicina veterinaria; 
    j) un  funzionario  della  Direzione  competente  in  materia  di
agricoltura, senza diritto di voto, con funzioni di segretario. 
  3.  La  Commissione  esprime  pareri  e  proposte  su   iniziative,
interventi e studi relativi alle finalita' della presente  legge.  La
Commissione  formula  altresi'  proposte  in  merito  ai   piani   di
profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari. 
  4. La Commissione dura in carica  cinque  anni;  la  partecipazione
alle sedute e' a titolo gratuito e non sono rimborsati gli oneri  per
le spese di viaggio.