Art. 5 Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attivita' 1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 30 alveari con una tolleranza del 10 per cento, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attivita' sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14. 2. Chiunque intende detenere e condurre alveari ai sensi dell'art. 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attivita' di imprenditore apistico a titolo principale e' tenuto a presentare al comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui al all'art. 3, la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs. 3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.