Art. 5 
 
                   Denuncia degli apiari e alveari 
                  e comunicazione inizio attivita' 
 
  1. I produttori di miele per  autoconsumo  con  un  massimo  di  10
alveari e i produttori  di  piccoli  quantitativi  di  miele  con  un
massimo di 30 alveari con una  tolleranza  del  10  per  cento,  sono
tenuti a  presentare  alla  ASL  competente  la  notifica  di  inizio
attivita' sanitaria (NIAs) nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14. 
  2. Chiunque intende detenere e condurre alveari ai sensi  dell'art.
2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attivita'  di  imprenditore
apistico a  titolo  principale  e'  tenuto  a  presentare  al  comune
competente per  territorio,  anche  tramite  le  forme  associate  di
apicoltori di cui al  all'art.  3,  la  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA), di cui all'art.  19  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi),  corredata  della
NIAs. 
  3.  La  Giunta   regionale   definisce,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, la  modulistica  per  la
presentazione della SCIA.