Art. 7 
 
                      Disciplina del nomadismo 
 
  1. La Regione riconosce e promuove  la  pratica  del  nomadismo  su
tutto   il   territorio   regionale   quale   servizio    integrativo
all'agricoltura, all'ambiente  e  quale  strumento  fondamentale  per
garantire  un  razionale  sfruttamento  delle  risorse   e   favorire
l'impollinazione a mezzo delle api. 
  2. La Regione disciplina, a fini del corretto impiego produttivo  e
della tutela sanitaria del proprio patrimonio  apistico,  la  materia
del nomadismo con  specifiche  norme  da  adottarsi  nell'ambito  del
Regolamento di attuazione di cui all'art. 17.