Art. 7 Disciplina del nomadismo 1. La Regione riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all'agricoltura, all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api. 2. La Regione disciplina, a fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del proprio patrimonio apistico, la materia del nomadismo con specifiche norme da adottarsi nell'ambito del Regolamento di attuazione di cui all'art. 17.