Art. 8 Alimentazione delle famiglie di api 1. Ai sensi della legge n. 313/2004, art. 9, comma 4, sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.