Art. 8 
 
                 Alimentazione delle famiglie di api 
 
  1. Ai sensi  della  legge  n.  313/2004,  art.  9,  comma  4,  sono
consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e  la  detenzione
dello  zucchero  e  di   sostanze   zuccherine   indispensabili   per
l'alimentazione delle famiglie delle api, con  esonero  dalla  tenuta
dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.