Art. 9 Elenco regionale allevatori di api regine 2. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di salute, istituisce un elenco degli allevatori di api regine di Apis mellifera ligustica spinola al fine di proteggere la biodiversita' e favorire il miglioramento genetico delle api e degli ecotipi locali. Ai fini della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio apistico regionale, l'elenco dovra' includere, in altra sezione, anche tutti coloro che allevano, selezionano naturalmente o artificialmente e commercializzano razze di api non autoctone. 3. Per la tenuta dell'elenco si applicano le modalita' indicate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 17.