Art. 9 
 
              Elenco regionale allevatori di api regine 
 
  2. La Direzione regionale competente  in  materia  di  agricoltura,
d'intesa con quella competente in materia di  salute,  istituisce  un
elenco degli allevatori di api regine  di  Apis  mellifera  ligustica
spinola  al  fine  di  proteggere  la  biodiversita'  e  favorire  il
miglioramento genetico delle api e  degli  ecotipi  locali.  Ai  fini
della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio  apistico
regionale, l'elenco dovra' includere, in altra sezione,  anche  tutti
coloro che allevano, selezionano  naturalmente  o  artificialmente  e
commercializzano razze di api non autoctone. 
  3. Per la tenuta dell'elenco si applicano le modalita' indicate nel
regolamento di attuazione di cui all'art. 17.