Art. 2 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 40/2010 1. Al comma 1, dell'art. 25, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 «Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari», prima delle parole «Qualora il consigliere» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis», ed in fine, dopo le parole «relativo al nuovo mandato» sono aggiunte le seguenti: «e del coefficiente di riduzione corrispondente all'eta' anagrafica al momento della cessazione dalla carica». 2. Dopo il comma 1, dell'art. 25, della legge regionale n. 40/2010 e' inserito il seguente: «1-bis. Il consigliere cessato dal mandato che rientri a far parte del consiglio regionale o sia nominato componente della giunta regionale puo' richiedere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei contributi di cui al presente comma, alla cessazione del mandato, l'assegno vitalizio e' ripristinato nella misura percepita prima dell'assunzione del nuovo mandato.».