Art. 2 
 
                        Modifiche all'art. 25 
                  della legge regionale n. 40/2010 
 
  1. Al comma 1, dell'art. 25, della legge regionale 10 agosto  2010,
n. 40 «Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai
consiglieri regionali e sulle spese  generali  di  funzionamento  dei
gruppi consiliari», prima delle parole «Qualora il consigliere»  sono
inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma  1-bis»,
ed in fine, dopo le parole «relativo al nuovo mandato» sono  aggiunte
le seguenti: «e del coefficiente di riduzione corrispondente all'eta'
anagrafica al momento della cessazione dalla carica». 
  2. Dopo il comma 1, dell'art. 25, della legge regionale n.  40/2010
e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il consigliere cessato dal mandato che rientri a far  parte
del consiglio  regionale  o  sia  nominato  componente  della  giunta
regionale puo' richiedere la restituzione dei contributi  obbligatori
versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati
al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei contributi
di cui al presente comma,  alla  cessazione  del  mandato,  l'assegno
vitalizio   e'   ripristinato   nella    misura    percepita    prima
dell'assunzione del nuovo mandato.».