Art. 3 Abrogazione di disposizioni di cui alla legge regionale n. 40/2010 1. Sono abrogati con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge il comma 2 dell'art. 5 e l'art. 23 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).