Art. 3 
 
                     Abrogazione di disposizioni 
               di cui alla legge regionale n. 40/2010 
 
  1. Sono  abrogati  con  decorrenza  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge il comma  2  dell'art.  5  e  l'art.  23  della  legge
regionale 10  agosto  2010,  n.  40  (testo  unico  delle  norme  sul
trattamento economico spettante  ai  consiglieri  regionali  e  sulle
spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).