Art. 4 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 36/2011 1. Al comma 3, dell'art. 1, della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36 «Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio» e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi, nonche' per i titolari di assegno vitalizio, l'ammontare mensile del vitalizio e' determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull'intera indennita' mensile consiliare sommata al 50 per cento dell'indennita' mensile di funzione massima vigenti al 1° aprile 2013 nelle seguenti misure: 30 per cento con cinque anni di contribuzione con l'incremento di tre punti percentuale per ogni anno di contribuzione e fino al 63 per cento». 2. Alla lettera g), del comma 2, dell'art. 1, della legge regionale n. 36/2011, le parole «gli articoli da 20 a 24» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 20, 21, 22, 24». 3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.