Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 1 
                  della legge regionale n. 36/2011 
 
  1. Al comma 3, dell'art. 1, della legge regionale 21 ottobre  2011,
n. 36 «Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010,  n.  40  (Testo
unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante
ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento  dei
gruppi   consiliari).   Soppressione    dell'istituto    dell'assegno
vitalizio» e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  gli
stessi, nonche' per i  titolari  di  assegno  vitalizio,  l'ammontare
mensile del vitalizio e' determinato, in  percentuale  rispetto  agli
anni di  contribuzione,  sull'intera  indennita'  mensile  consiliare
sommata al 50 per cento dell'indennita' mensile di  funzione  massima
vigenti al 1° aprile 2013 nelle seguenti misure:  30  per  cento  con
cinque  anni  di  contribuzione  con  l'incremento   di   tre   punti
percentuale per ogni anno di contribuzione e fino al 63 per cento». 
  2. Alla lettera g), del comma 2, dell'art. 1, della legge regionale
n. 36/2011, le parole «gli articoli da 20 a 24» sono sostituite dalle
seguenti: «gli articoli 20, 21, 22, 24». 
  3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.